Art. 160 – Codice di procedura penale – Efficacia del decreto di irreperibilità

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari [405].

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare [419] nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado [525 ss., 544 ss.].

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado [593 ss.] e da quello di rinvio [627] cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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