Cass. pen. n. 5641 del 6 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell'imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto di irreperibilità, che ha natura meramente dichiarativa.
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