Cass. pen. n. 10957 del 13 marzo 2015
Testo massima n. 1
L'eventuale erronea dichiarazione di latitanza non determina una nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità del decreto di latitanza per carente contenuto del verbale di vane ricerche, in quanto la stessa, verificatasi anteriormente alla decisione di primo grado, era stata dedotta solo nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi