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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25406 del 10 giugno 2013

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25406 del 10 giugno 2013

Testo massima n. 1

Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l’imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l’allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell’interessato.

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