Cass. pen. n. 9669 del 5 marzo 2015
Testo massima n. 1
Non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell'udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all'anno precedente).