Art. 178 – Codice di procedura penale – Nullità di ordine generale
1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice [33] e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18152/2017
L'omessa notifica alla parte civile dell'avviso di fissazione del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello, disposto a seguito di annullamento di una sentenza di assoluzione impugnata ai soli effetti civili, determina una nullità a regime intermedio, di cui all'art. 178, comma primo, cod. proc. pen. che, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di rinvio competente per valore in grado d'appello.
Cass. civ. n. 40688/2015
Nel procedimento di esecuzione, è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta formulata in udienza dal pubblico ministero nell'ambito di procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze).
Cass. civ. n. 9669/2015
Non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell'udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all'anno precedente).
Cass. civ. n. 3881/2015
L'omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.
Cass. civ. n. 3758/2015
Il divieto di concessione di benefici penitenziari (nella specie permesso premio) previsto dall'art. 58-quater, comma quarto, ord. pen. nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen., che non abbiano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni, opera anche nei confronti dei soggetti che abbiano collaborato con la giustizia.
Cass. civ. n. 15814/2015
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale, qualora la valutazione dell'istanza di rinvio sia effettuata all'udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio e detta istanza sia rigettata, non si determina un difetto di assistenza dell'imputato, di talché non è configurabile alcuna nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che, se il giudice di merito ritenga, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, dovrebbe dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti).
Cass. civ. n. 45387/2015
Nel procedimento di prevenzione, la mancata concessione del rinvio dell'udienza in presenza di una dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze legittimamente proclamata dall'organismo rappresentativo della categoria, effettuata o comunicata dal difensore medesimo nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3 primo comma del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 53720/2014
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il pubblico ministero può introdurre nuovi elementi probatori a carico, all'udienza di riesame, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo.
Cass. civ. n. 29677/2014
Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell'elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.).
Cass. civ. n. 25807/2014
L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del pubblico ministero) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), c.p.p.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.
Cass. civ. n. 20336/2014
È viziata dalla nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità senza procedere a fissare l'udienza prevista dall'art. 186, comma nono bis, cod. strada, in quanto tale omissione incide sulla partecipazione del P.M. al procedimento.
Cass. civ. n. 9284/2014
Nel dibattimento di appello, lo svolgimento della relazione introduttiva prevista dall'art. 602 c.p.p., mediante invio alle parti tramite posta elettronica e contestuale messa a disposizione dei componenti del Collegio, anche se tale attività è compiuta prima della costituzione del rapporto processuale non determina alcuna nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p..
Cass. civ. n. 7968/2014
L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione.
Cass. civ. n. 269/2014
L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.
Cass. civ. n. 51740/2013
Non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 11766/2012
Il provvedimento di revoca dell'indulto, che sia adottato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., perché il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, richiede l'impulso di parte.
Cass. civ. n. 8921/2012
È illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia confermato l'ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta ed autorizzata dal pubblico ministero a causa di ritardi imputabili alla segreteria di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 6519/2012
L'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro.
Cass. civ. n. 2176/2012
La designazione, quale difensore di ufficio, di un difensore diverso da quello di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell'ordine forense d'intesa con il Presidente del Tribunale non configura una nullità sussumibile nella previsione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p..
Cass. civ. n. 857/2012
La celebrazione dell'udienza prima dell'ora stabilita (nella specie dieci minuti) determina una nullità d'ordine generale per palese lesione dei diritti difensivi e di assistenza dell'imputato.
Cass. civ. n. 21416/2011
Il pubblico ministero, a cui viene richiesto dall'indagato l'interrogatorio a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, ha l'obbligo di procedervi a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, anche se è stato espletato un precedente interrogatorio a seguito di emissione di ordinanza cautelare.
Cass. civ. n. 17381/2011
L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano "intuitu personae" e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p..
Cass. civ. n. 20121/2011
L'omessa notifica all'imputato, già assente, del provvedimento, non richiesto, di anticipazione di un'udienza fissata per la trattazione del giudizio, con nuova emissione del decreto di citazione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Cass. civ. n. 14579/2010
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Fattispecie in cui il P.M., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.).
Cass. civ. n. 10607/2010
Nel procedimento camerale l'omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del codifensore ritualmente citato. (Fattispecie relativa all'omessa notifica dell'avviso di udienza del giudizio d'appello ad uno dei codifensori dell'imputato).
Cass. civ. n. 8227/2010
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, investito della richiesta di giudizio immediato formulata con riferimento a reato per il quale l'azione penale doveva essere esercitata mediante citazione diretta a giudizio, ordini la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto dall'omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può derivare una lesione della facoltà di intervento dell'imputato rilevante a norma dell'art. 178, lett. c) c.p.p. (In motivazione la S.C. ha affermato che il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti e le condizioni per l'ammissione del giudizio immediato qualora essi si risolvano in violazioni di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato).
Cass. civ. n. 41261/2008
Non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) c.p.p. l'inosservanza delle norme riguardanti la sostituzione del giudice astenuto. (Nel caso di specie, relativo ad ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di misura coercitiva, il G.U.P., rilevata la propria incompatibilità, aveva omesso di investire il presidente del tribunale a norma dell'art. 36, comma terzo, c.p.p., trasmettendo gli altri ad altro giudice).
Cass. civ. n. 38138/2008
In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza con cui il G.i.p. dispone la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari senza acquisire il parere del P.M. previsto dall'art. 299, comma terzo bis, c.p.p., è nulla ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b ), c.p.p., per violazione della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento.
Cass. civ. n. 37463/2008
In tema di atti processuali, integra una nullità d'ordine generale per violazione del diritto di difesa (art. 178, comma primo, lett. c ) c.p.p. ) la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova. (Fattispecie nella quale il giudice aveva posto a fondamento della decisione prove dichiarative sprovviste di documentazione, sia per l'assenza di trascrizioni dovuta a malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, sia per la mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139, comma terzo, c.p.p. ).
Cass. civ. n. 10376/2008
In tema di impedimento del difensore dell'imputato, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per motivi di salute determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, c.p.p. (Fattispecie nella quale il difensore di fiducia ha delegato altro difensore al mero deposito di un'istanza di rinvio, senza attribuirgli altre facoltà ai sensi dell'art. 102 c.p.p.).