Art. 178 – Codice di procedura penale – Nullità di ordine generale
1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice [33] e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2974/2025
In tema di esecuzione, il presidente del collegio può provvedere "de plano" nei soli casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché è nullo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il decreto con il quale egli abbia declinato la competenza disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 35857/2024
La violazione del divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina, stante il radicale difetto di capacità del magistrato onorario, la nullità assoluta della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati, anche quelli connessi estranei a tale elenco.
Cass. civ. n. 34232/2024
Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 30589/2024
La disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420 bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022.
Cass. civ. n. 29371/2024
È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 29348/2024
In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 28917/2024
In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), çod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.
Cass. civ. n. 28489/2024
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito.
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 28050/2024
La richiesta di interrogatorio formulata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessita di formule sacramentali, ma, in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e alla necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, dev'essere chiara e agevolmente riconoscibile, pur se contenuta nel corpo di una memoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità dell'istanza di interrogatorio espressa, nello scritto difensivo, con la frase "che chiede l'interrogatorio" inserita, in modo incidentale, in un più ampio periodo, volto a dedurre argomentazioni finalizzate esclusivamente a sollecitare una richiesta di archiviazione o una modifica dell'imputazione).
Cass. civ. n. 27637/2024
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Cass. civ. n. 26805/2024
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ordinanza emessa, in sede di riesame, da un collegio composto anche da un giudice onorario di pace, in cui la Corte ha precisato che il provvedimento, pur viziato da nullità, non avrebbe potuto ritenersi inesistente, sicché, ove intervenuto entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., la misura cautelare con esso adottata conservava efficacia).
Cass. civ. n. 25868/2024
Nel giudizio di impugnazione, la facoltà della parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'eccepito difetto di motivazione sulla memoria difensiva depositata all'udienza di discussione, contenente la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, non potendo ritenersi la stessa sviluppo dei motivi d'impugnazione originari, relativi alla responsabilità penale e alla commisurazione della pena).
Cass. civ. n. 25519/2024
E' affetta da nullità assoluta la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità emessa in assenza della parte offesa, in orario antecedente a quello indicato nell'invito a comparire all'udienza comunicato alla stessa, contenente l'avviso che la sua eventuale mancata comparizione avrebbe configurato una remissione tacita di querela. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento alla parte offesa di intervenire in giudizio e di esercitare il proprio diritto di difesa equivale a omessa citazione).
Cass. civ. n. 22955/2024
Nel procedimento di esecuzione, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto "ex officio" la revoca della sospensione condizionale della pena, nell'ambito del procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze).
Cass. civ. n. 21050/2024
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 20679/2024
L'omessa traduzione della sentenza di appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto viola il diritto di difesa funzionale all'esercizio consapevole dell'impugnazione di legittimità, il cui termine di decorrenza rimane conseguentemente sospeso fino alla notifica all'interessato della sentenza tradotta. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di traduzione sussiste ogniqualvolta emerga la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, anche in assenza di una sua richiesta in tal senso).
Cass. civ. n. 19784/2024
In tema di riabilitazione, l'elemento ostativo dell'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato presuppone che ne sia accertata la volontarietà rispetto ad un debito liquido ed esigibile, non potendo avere rilievo né il mancato risarcimento necessitato, né quello comunque ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato. (Fattispecie relativa a condannato per delitti i materia di stupefacenti, la cui richiesta di riabilitazione, accompagnata dalla prova del versamento di € 500 effettuato in favore di un'associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti, era stata rigettata a cagione della ritenuta esiguità della somma, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo rilevando che, in assenza di persone offese e di richieste risarcitorie avanzate da enti esponenziali, il giudice - come, peraltro, espressamente richiestogli dal condannato - avrebbe dovuto fornire indicazioni sulla somma da ritenersi congrua, così da consentire al condannato l'integrale risarcimento).
Cass. civ. n. 18433/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la mancata celebrazione, nel giudizio di appello, della pubblica udienza richiesta ai fini dell'applicazione della confisca determina la nullità del decreto che l'ha disposta, non essendo consentito il pubblico svolgimento, dinanzi alla Corte di cassazione, di un giudizio di impugnazione a cognizione non limitata, qual è quello di appello.
Cass. civ. n. 18130/2024
L'omissione dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel decreto di giudizio immediato emesso prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso - determina una nullità di ordine generale non assoluta. (Fattispecie in cui la Corte, considerando irrilevante che non fosse stata avanzata, in concreto, una richiesta di messa alla prova, ha ritenuto tempestivamente eccepita la predetta nullità, dedotta dalla difesa alla prima udienza dibattimentale, riproposta con l'atto di appello e ribadita, dopo il deposito della sentenza della Consulta, con le conclusioni del giudizio di impugnazione).
Cass. civ. n. 17507/2024
La costituzione di parte civile avvenuta nel corso delle indagini preliminari - nella specie, in sede di incidente probatorio - è affetta da nullità a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento delle parti private. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine iniziale della costituzione di parte civile "per l'udienza preliminare", indicato dall'art. 79 cod. proc. pen., presuppone l'esercizio dell'azione penale e coincide con la fissazione di detta udienza). (Diff.: n. 1767 del 1992,
Cass. civ. n. 17091/2024
In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione.
Cass. civ. n. 16514/2024
In tema di esecuzione, il rigetto della richiesta - corredata da adeguata certificazione sanitaria - di disporre una perizia sulla capacità dell'esecutato di partecipare coscientemente al procedimento è causa di nullità, in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi senza la presenza dell'interessato, detta verifica è funzionale all'eventuale nomina di un curatore speciale che ne assicuri la necessaria tutela processuale, ai sensi dell'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (Conf.: n. 1643 del 1993,
Cass. civ. n. 16279/2024
In tema di detrazione dell'IVA in caso di nullità del contratto di cessione di un bene e relativa fattura emessa dal cedente, il cessionario, in applicazione della sentenza della CGUE C-114/22 del 25 maggio 2023, non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi per qualificare tale operazione secondo il diritto unionale come fittizia, oppure che essa, se effettivamente realizzata, trae origine da un'evasione di imposta o da un abuso di diritto.
Cass. civ. n. 16080/2024
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 14868/2024
In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare".
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 14657/2024
In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza di aggravamento del vincolo emessa nei confronti dell'imputato alloglotto, che non abbia conoscenza della lingua italiana, deve essere tradotta, a pena di inammissibilità, in una lingua a lui nota, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., incidendo sensibilmente sulla libertà personale.
Cass. civ. n. 14024/2024
La trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello ordinario nei confronti di imputati diversi non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né tantomeno di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
Cass. civ. n. 13081/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).
Cass. civ. n. 10864/2024
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 9914/2024
In tema di nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformità al principio del "favor defensionis").
Cass. civ. n. 8635/2024
In tema di procedimento di prevenzione, la volontà di comparire all'udienza da parte del proposto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, sicché, in tal caso, la mancata traduzione del proposto all'udienza di rinvio determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e del relativo provvedimento conclusivo.
Cass. civ. n. 8016/2024
La mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale ex art. 407, comma 2, lett. a). cod. proc. pen. non ne determina l'inutilizzabilità, non essendo tale sanzione espressamente prevista, né dà luogo a una nullità generale a regime intermedio, funzionale a garantire il diritto di difesa, potendo l'imputato contestare, nel giudizio di merito o nel corso dell'incidente cautelare, sia l'attendibilità di quanto dichiarato che la credibilità della fonte, ma il giudice è tenuto ad adottare, con riguardo a tali profili, una motivazione rafforzata.
Cass. civ. n. 6246/2024
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.
Cass. civ. n. 4163/2024
La nomina, ad opera della parte civile, di due difensori, avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 100 cod. proc. pen., non è causa di alcuna nullità, non essendo questa espressamente comminata dalla legge, ma determina la mera inefficacia della nomina del secondo difensore.
Cass. civ. n. 3726/2024
In tema di mandato d'arresto europeo, il soggetto richiesto in consegna che non conosca la lingua italiana ha diritto ad essere assistito da un interprete ai fini della sottoscrizione del modulo redatto presso l'istituto penitenziario, contenente la sua dichiarazione di rinuncia a partecipare all'udienza, determinandosi altrimenti una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., assoluta e insanabile, che si estende alla sentenza pronunciata in detta udienza.
Cass. civ. n. 3356/2024
emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario - Imputato detenuto - Mancata richiesta di partecipare all’udienza - Obbligo di traduzione - Esclusione. In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo corretta la celebrazione del rito in assenza dell'imputato).
Cass. civ. n. 3057/2024
In tema di rescissione di giudicato, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. basato sull'omessa notifica al difensore, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., del verbale di udienza con indicazione della data di rinvio, a seguito dell'accoglimento dell'istanza fondata sul legittimo impedimento del medesimo).
Cass. civ. n. 3011/2024
Nell'udienza di comparizione predibattimentale, incardinata a seguito di revoca del decreto penale di condanna ex art. 460, comma 4, cod. proc. pen., non è possibile fare valere vizi afferenti a tale provvedimento, essendo esso inoppugnabile. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'ordinamento non riconosce all'imputato alcun diritto a che il procedimento a suo carico sia definito con decreto penale di condanna, piuttosto che con rito ordinario, neanche nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso, ma successivamente revocato, a causa della nullità della relativa notifica).
Cass. civ. n. 2714/2024
In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse della persona alloglotta a dedurre la nullità derivante dalla tardiva traduzione dell'ordinanza genetica se la stessa alleghi, quale conseguenza del ritardo, un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa.
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 321/2024
La previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento che si instaura a seguito della presentazione di un'istanza di ricusazione, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo alla nullità dell'udienza camerale.
Cass. civ. n. 51573/2023
È affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, applicando la misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di previa conforme richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva formulato istanza di applicazione degli arresti domiciliari senza chiedere l'imposizione di ulteriori limiti o divieti).
Cass. civ. n. 51191/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la richiesta di discussione orale dell'appello, presentata ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo è definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 50237/2023
In tema di rescissione del giudicato - nella disciplina anteriore alla riforma c.d. Cartabia - allorché sia stata accertata la notifica all'imputato di atti da cui poteva evincersi la pendenza del processo (nella specie, avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e verbale di rinvio dell'udienza dibattimentale), non rileva che lo stesso non ne abbia compreso il contenuto per analfabetismo, non potendo in tal caso ritenersi incolpevole la mancata conoscenza del processo.
Cass. civ. n. 50092/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale, in caso di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza fissata ex art. 409 cod. proc. pen., conclusasi con ordinanza di imputazione coatta, dichiari la nullità del solo decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché dichiarare anche la nullità dell'ordinanza di imputazione coatta e disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la celebrazione dell'udienza ai sensi del citato art. 409 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 49964/2023
Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente).
Cass. civ. n. 49953/2023
Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
Cass. civ. n. 49717/2023
La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 48467/2023
In tema di estradizione per l'estero, il difetto di rituale emissione e notificazione all'estradando del decreto di citazione previsto dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen., concernendo l'omessa citazione in giudizio del soggetto nei cui confronti è in corso la procedura, determina una nullità assoluta incidente sul diritto di difesa, non sanabile dalla conoscenza "aliunde" acquisita della data d'udienza, né dalla comparizione della parte. (Fattispecie in cui l'estradando aveva ricevuto solo un avviso di cancelleria per l'udienza fissata per deliberare sulla richiesta di estradizione).
Cass. civ. n. 48275/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva omesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).
Cass. civ. n. 48102/2023
In tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio.
Cass. civ. n. 47562/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la nullità, derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della richiesta di trattazione orale del giudizio avanzata da una delle altre parti, può essere eccepita con il ricorso per cassazione a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l'imputato abbia subito nell'esercizio del suo diritto di difesa per effetto della mancata comparizione in udienza del suo difensore. (Fattispecie in cui il difensore si era limitato ad eccepire di non aver potuto conoscere l'esito del procedimento in udienza).
Cass. civ. n. 47308/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 46491/2023
L'omessa allegazione del decreto di citazione per il giudizio di appello alla comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario, determina una nullità d'ordine generale insanabile, in quanto non consente all'imputato di avere contezza di tutti gli elementi fondamentali per una corretta "vocatio in ius". (Nella specie la Corte, stante la mancata partecipazione dell'imputato e del difensore al giudizio d'appello, ha ritenuto inficiato lo svolgimento del processo, in quanto la comunicazione riportava la data di udienza e il numero di ruolo del procedimento, senza alcuna indicazione dell'orario e del luogo di celebrazione dell'udienza, nonché del giudice dinanzi al quale la stessa si sarebbe tenuta).
Cass. civ. n. 46371/2023
La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata, a pena di nullità, in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto.
Cass. civ. n. 46173/2023
L'imputato sottoposto all'obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all'udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza. (Fattispecie relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all'esito di rito abbreviato, in cui l'imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l'atto di appello, la volontà di comparire all'udienza).
Cass. civ. n. 45293/2023
In tema di mandato d'arresto europeo, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell'ambito del procedimento di consegna allo Stato di emissione di persona alloglotta, deve essere tradotto, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in lingua nota alla predetta, in quanto incidente sulla sua libertà personale.
Cass. civ. n. 45287/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.
Cass. civ. n. 44017/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.
Cass. civ. n. 43706/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 187, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, così da non attuare il contraddittorio per il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Cass. civ. n. 42342/2023
Determina una nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, in quanto ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza, atteso che, ove non sia possibile desumere l'ora dal ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura della stessa stabilito in via generale dal dirigente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nullità conseguente alla mancata indicazione dell'ora di comparizione fosse sanata dalla presenza, nell'udienza camerale, del difensore, che, pur eccependo l'irregolarità del decreto e dell'avviso di fissazione dell'udienza, aveva esercitato la difesa nel merito, senza chiedere termine a difesa, mentre l'imputato assente non aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 42333/2023
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 42331/2023
La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente e il vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della parte civile e annullato la sentenza agli effetti civili sul rilievo che i giudici di primo e di secondo grado avevano omesso di statuire in relazione a un capo di imputazione, così determinando la definitività della sentenza agli effetti penali, in assenza di proposizione di ricorso da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 40696/2023
In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'interessato del decreto espulsivo, prevista dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 25 settembre 1998, n. 286, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, integra una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 40434/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 39119/2023
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata da nullità derivata ex art. 185 cod. proc. pen. la decisione della corte di appello, in ragione della nullità di quella di primo grado).
Cass. civ. n. 38772/2023
Nel procedimento camerale di appello avverso le misure cautelari personali sussiste il diritto dell'interessato di comparire in udienza, sicché la mancata traduzione o la mancata partecipazione a distanza, dell'indagato o dell'imputato detenuto o internato - anche in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che nell'atto di appello abbia tempestivamente richiesto di presenziare, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
Cass. civ. n. 37981/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, nelle proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 37875/2023
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).
Cass. civ. n. 37438/2023
La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente all'imputato che ne sia rimasto privo un difensore di ufficio non potendo ritenersi equipollente la designazione in udienza di un difensore immediatamente reperibile in sostituzione di quello non comparso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché siffatta designazione ha natura episodica e temporanea e non può tradursi in una situazione permanente, pena la violazione dell'effettività del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 34598/2023
In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
Cass. civ. n. 33374/2023
L'assistenza dell'imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 32910/2023
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine per la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità generale a regime intermedio che non è sanata dalla rinuncia a comparire dello stesso, ove il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità indicando le ripercussioni che il mancato rispetto del termine ha ingenerato sull'effettività e adeguatezza della difesa.
Cass. civ. n. 32360/2023
In tema di patteggiamento, il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, entro l'udienza di comparizione delle parti per la definizione del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato, "in parte qua", il ricorso sul rilievo che il difensore dell'indagato, nel corso dell'udienza per la decisione, aveva riformulato la richiesta di applicazione della pena, così implicitamente rinunciando alla deduzione della nullità, con decadenza dalla possibilità di rilevarla con il ricorso).
Cass. civ. n. 30499/2023
E' causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di nullità assoluta sul rilievo che l'eccezione relativa alla mancata traduzione non era stata proposta né all'udienza in cui ciò si era verificato, in cui il difensore era presente, né in quelle successive).
Cass. civ. n. 30232/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell'atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte).
Cass. civ. n. 30146/2023
Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero non immediata - e tuttavia avvenuta prima della scadenza del termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni delle parti private - non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, salvo il caso in cui sia stata allegata la sussistenza di un concreto pregiudizio derivato alla difesa medesima.
Cass. civ. n. 29349/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 27880/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 27546/2023
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Cass. civ. n. 27134/2023
E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che trattasi di mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito).
Cass. civ. n. 26222/2023
La previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre il vizio. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale).
Cass. civ. n. 25365/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa valutazione, in sentenza, delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che l'atto, a prescindere dalla qualifica conferitagli dalla parte, abbia un effettivo contenuto argomentativo e costituisca concreto esercizio del diritto di difesa, posto che solo in tal caso si determina una lesione del diritto di intervento dell'imputato.
Cass. civ. n. 24657/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta e insanabile dell'udienza ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., nonché di nullità derivata della sentenza pronunziata al suo esito la mancata partecipazione alla prima del difensore di fiducia dell'imputato, dovuta all'omessa predisposizione dell'autorizzato collegamento telematico, non risultando osservate le modalità di celebrazione idonee a salvaguardare il contraddittorio prescritte dall'art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
Cass. civ. n. 24260/2023
In tema di convalida del provvedimento del Questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura, ove sia possibile ricavare dagli atti che il giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 22719/2023
In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta adottata "de plano", ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa sia del medesimo pubblico ministero che della parte privata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione del parere dell'organo requirente è prevista anche nell'interesse del condannato, che è, pertanto, legittimato a dolersi dell'adozione del provvedimento emesso in assenza dell'instaurazione del contraddittorio).
Cass. civ. n. 21375/2023
L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 20077/2023
In tema di rimborso infrannuale IVA, di cui all'art. 38-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 a favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell'IVA per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre, ai fini dell'imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di restituzione del tributo, rileva la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili.
Cass. civ. n. 20035/2023
La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita.
Cass. civ. n. 19471/2023
In tema di mandato di arresto europeo, in conformità all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 27, parr. 3, lett. g), e 4 e 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 26/02/2009, nella procedura di estensione della consegna allo Stato di emissione deve essere necessariamente rispettato il principio del contraddittorio, garantendo al consegnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 710, comma 1, cod. proc. pen. per la procedura di estensione dell'estradizione, la possibilità di manifestare opposizione, per il tramite del proprio difensore, in un'udienza camerale all'uopo fissata, la cui mancata celebrazione determina una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 19433/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, non integra alcuna nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato il mancato esame di una memoria difensiva con cui il difensore si sia limitato ad insistere per l'accoglimento dei motivi di gravame, senza alcuna ulteriore argomentazione.
Cass. civ. n. 18908/2023
In tema di ricusazione, l'avviso per l'udienza camerale, fissata ex art. 41, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore del ricusante nel procedimento in cui è stata presentata l'istanza di ricusazione, anche nel caso in cui quest'ultima sia stata avanzata personalmente dall'imputato, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, ancorché di competenza di un ufficio giudiziario diverso, a meno che non risulti un'espressa volontà contraria.
Cass. civ. n. 18797/2023
Il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui, disposta la riunione ad altro procedimento, sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini relativo a tutti i reati per cui si procede e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive).
Cass. civ. n. 17103/2023
In tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile.
Cass. civ. n. 15657/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 14854/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Cass. civ. n. 11170/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 9456/2023
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 9314/2023
In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la genericità o l'indeterminatezza di un'imputazione che collocava il contestato episodio di violenza sessuale in un arco temporale di ventidue giorni).
Cass. civ. n. 8910/2023
In tema di procedimento di sorveglianza, è nullo il decreto di fissazione dell'udienza camerale contenente una generica descrizione dell'oggetto della trattazione, in quanto preclude all'interessato la predisposizione di un'effettiva ed adeguata difesa. (Fattispecie in cui è stato ritenuto viziato il decreto contenente la sola indicazione "incidente di esecuzione").
Cass. civ. n. 8159/2023
La liquidazione del compenso di una consulenza tecnica di carattere agronomico avente ad oggetto la verifica della corretta fornitura di piante da giardino e della corretta posa "in situ" deve effettuarsi in base al criterio sussidiario delle vacazioni, senza che possa applicarsi il criterio a percentuale, previsto dall'art. 6 del d.m. 30 maggio del 2002, poiché tale criterio contiene l'esplicito richiamo alla nozione di "avaria", da intendersi riferita univocamente agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto delle merci.
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 4021/2023
In tema di riesame, l'omessa consegna da parte del pubblico ministero dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina nullità nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso e di una sua esplicita finalizzazione alla proposizione del riesame, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell'indagato.
Cass. civ. n. 2750/2023
I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.
Cass. civ. n. 2744/2023
Nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, l'invio telematico delle conclusioni scritte del procuratore generale, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, mediante documento scansionato anziché su "file" in formato "pdf" nativo con firma digitale non integra alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per mancata partecipazione al procedimento del pubblico ministero, né tantomeno un'ipotesi di inesistenza, in mancanza di espresse previsioni di legge che impongano l'osservanza delle suddette specifiche modalità esecutive per l'inoltro di tali atti.
Cass. civ. n. 2332/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio - da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero - deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 1209/2023
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.
Cass. civ. n. 646/2023
In tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità.
Cass. civ. n. 363/2023
In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 18328/2022
L'omessa notifica all'imputato, che non sia stato dichiarato assente o contumace, del decreto con cui, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione del dibattimento fuori udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Cass. civ. n. 14033/2022
In tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata, il compimento di tutti gli incombenti, quali l'affissione alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.
Cass. pen. n. 18152/2017
L'omessa notifica alla parte civile dell'avviso di fissazione del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello, disposto a seguito di annullamento di una sentenza di assoluzione impugnata ai soli effetti civili, determina una nullità a regime intermedio, di cui all'art. 178, comma primo, cod. proc. pen. che, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di rinvio competente per valore in grado d'appello.
Cass. pen. n. 45387/2015
Nel procedimento di prevenzione, la mancata concessione del rinvio dell'udienza in presenza di una dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze legittimamente proclamata dall'organismo rappresentativo della categoria, effettuata o comunicata dal difensore medesimo nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3 primo comma del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa.
Cass. pen. n. 40688/2015
Nel procedimento di esecuzione, è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta formulata in udienza dal pubblico ministero nell'ambito di procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze).
Cass. pen. n. 15814/2015
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale, qualora la valutazione dell'istanza di rinvio sia effettuata all'udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio e detta istanza sia rigettata, non si determina un difetto di assistenza dell'imputato, di talché non è configurabile alcuna nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che, se il giudice di merito ritenga, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, dovrebbe dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti).
Cass. pen. n. 3758/2015
Il divieto di concessione di benefici penitenziari (nella specie permesso premio) previsto dall'art. 58-quater, comma quarto, ord. pen. nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen., che non abbiano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni, opera anche nei confronti dei soggetti che abbiano collaborato con la giustizia.
Cass. pen. n. 9669/2015
Non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell'udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all'anno precedente).
Cass. pen. n. 3881/2015
L'omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.
Cass. pen. n. 53720/2014
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il pubblico ministero può introdurre nuovi elementi probatori a carico, all'udienza di riesame, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo.
Cass. pen. n. 29677/2014
Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell'elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.).
Cass. pen. n. 25807/2014
L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del pubblico ministero) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), c.p.p.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.
Cass. pen. n. 20336/2014
È viziata dalla nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità senza procedere a fissare l'udienza prevista dall'art. 186, comma nono bis, cod. strada, in quanto tale omissione incide sulla partecipazione del P.M. al procedimento.
Cass. pen. n. 13085/2014
L'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione.
Cass. pen. n. 9284/2014
Nel dibattimento di appello, lo svolgimento della relazione introduttiva prevista dall'art. 602 c.p.p., mediante invio alle parti tramite posta elettronica e contestuale messa a disposizione dei componenti del Collegio, anche se tale attività è compiuta prima della costituzione del rapporto processuale non determina alcuna nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p..
Cass. pen. n. 7968/2014
L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione.
Cass. pen. n. 4429/2014
Il diniego alla richiesta dell'imputato di accedere ai supporti magnetici di un'intercettazione non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, poiché detta sanzione - oltre a non essere espressamente comminata dall'articolo 416 cod. proc. pen. - non può derivare dalla previsione generale dell'art. 178, comma primo lett. c) cod. proc. pen., considerato che gli adempimenti relativi all'acquisizione delle conversazioni intercettate (art. 268 cod. proc. pen.) non costituiscono condizione né antecedente procedimentale necessario dell'esercizio dell'azione penale.
L'ordinanza con la quale il G.U.P. rigetti la richiesta difensiva di accedere ai supporti audiovisivi di una conversazione fra presenti, indicata fra gli elementi probatori a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, è affetta da nullità assoluta, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., per il pregiudizio arrecato al diritto di difesa dell'imputato a cui è sottratta la conoscenza di una prova a carico. Tale nullità è sanabile, ex art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., con la richiesta di giudizio abbreviato e non è comunque più deducibile, per carenza di interesse, ex art. 182 cod. proc. pen., qualora nel corso del giudizio abbreviato il supporto sia acquisto e su di esso espletata perizia audiovisiva nel contraddittorio delle parti.
Cass. pen. n. 269/2014
L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.
Cass. pen. n. 51740/2013
Non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 27738/2013
Non dà luogo ad alcune nullità la celebrazione del giudizio di rinvio davanti ad un collegio, in diversa composizione, della medesima sezione della corte d'appello che aveva emesso la decisione annullata.
Cass. pen. n. 18615/2013
Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudica) Condizioni di capacità del giudice.ante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria).
Cass. pen. n. 11766/2012
Il provvedimento di revoca dell'indulto, che sia adottato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., perché il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, richiede l'impulso di parte.
Cass. pen. n. 8921/2012
È illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia confermato l'ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta ed autorizzata dal pubblico ministero a causa di ritardi imputabili alla segreteria di quest'ultimo.
Cass. pen. n. 6519/2012
L'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro.
Cass. pen. n. 2176/2012
La designazione, quale difensore di ufficio, di un difensore diverso da quello di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell'ordine forense d'intesa con il Presidente del Tribunale non configura una nullità sussumibile nella previsione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p..
Cass. pen. n. 857/2012
La celebrazione dell'udienza prima dell'ora stabilita (nella specie dieci minuti) determina una nullità d'ordine generale per palese lesione dei diritti difensivi e di assistenza dell'imputato.
Cass. pen. n. 21416/2011
Il pubblico ministero, a cui viene richiesto dall'indagato l'interrogatorio a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, ha l'obbligo di procedervi a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, anche se è stato espletato un precedente interrogatorio a seguito di emissione di ordinanza cautelare.
Cass. pen. n. 20121/2011
L'omessa notifica all'imputato, già assente, del provvedimento, non richiesto, di anticipazione di un'udienza fissata per la trattazione del giudizio, con nuova emissione del decreto di citazione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Cass. pen. n. 17381/2011
L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano "intuitu personae" e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p..
Cass. pen. n. 20300/2010
L'ingiustificato rifiuto da parete del P.M. di consegnare al difensore la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni poste a base della misura cautelare, non inficia l’attività di ricerca della prova ed il risultato probatorio, in sé considerati, ma determina - a causa della illegittima compressione del diritto di difesa - una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., pertanto soggetta alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.. Di conseguenza, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame (ed il Tribunale non abbia potuto acquisire d'ufficio il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309, nono comma, c.p.p..), il giudice non può utilizzare le suddette registrazioni come prova. L’eventuale annullamento del provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate, non preclude al pubblico ministero la possibilità di reiterare la richiesta ed al G.I.P. di accoglierla la nuova richiesta, se corredata dal relativo supporto fonico. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 14579/2010
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Fattispecie in cui il P.M., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.).
Cass. pen. n. 10607/2010
Nel procedimento camerale l'omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del codifensore ritualmente citato. (Fattispecie relativa all'omessa notifica dell'avviso di udienza del giudizio d'appello ad uno dei codifensori dell'imputato).
Cass. pen. n. 8227/2010
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, investito della richiesta di giudizio immediato formulata con riferimento a reato per il quale l'azione penale doveva essere esercitata mediante citazione diretta a giudizio, ordini la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto dall'omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può derivare una lesione della facoltà di intervento dell'imputato rilevante a norma dell'art. 178, lett. c) c.p.p. (In motivazione la S.C. ha affermato che il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti e le condizioni per l'ammissione del giudizio immediato qualora essi si risolvano in violazioni di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato).
Cass. pen. n. 41261/2008
Non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) c.p.p. l'inosservanza delle norme riguardanti la sostituzione del giudice astenuto. (Nel caso di specie, relativo ad ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di misura coercitiva, il G.U.P., rilevata la propria incompatibilità, aveva omesso di investire il presidente del tribunale a norma dell'art. 36, comma terzo, c.p.p., trasmettendo gli altri ad altro giudice).
Cass. pen. n. 39395/2008
La nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c) - conseguente alla pronuncia dell'ordinanza con cui il giudice revochi, senza sentire la difesa, l'ammissione di testi indicati da quest'ultima e tempestivamente eccepita - può essere, in presenza di una già dichiarata prescrizione del reato, dedotta e rilevata anche in sede di legittimità, qualora la sentenza di merito contenga la pronuncia di statuizioni in favore della parte civile.
Cass. pen. n. 38138/2008
In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza con cui il G.i.p. dispone la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari senza acquisire il parere del P.M. previsto dall'art. 299, comma terzo bis, c.p.p., è nulla ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b ), c.p.p., per violazione della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento.
Cass. pen. n. 37463/2008
In tema di atti processuali, integra una nullità d'ordine generale per violazione del diritto di difesa (art. 178, comma primo, lett. c ) c.p.p. ) la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova. (Fattispecie nella quale il giudice aveva posto a fondamento della decisione prove dichiarative sprovviste di documentazione, sia per l'assenza di trascrizioni dovuta a malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, sia per la mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139, comma terzo, c.p.p. ).
Cass. pen. n. 33858/2008
Presupposto dell'adozione di misure cautelari, sia nella fase di indagini preliminari sia nelle ulteriori fasi del giudizio, è la richiesta del P.M., la cui mancanza integra l'ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. b ), c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
Cass. pen. n. 10376/2008
In tema di impedimento del difensore dell'imputato, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per motivi di salute determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, c.p.p. (Fattispecie nella quale il difensore di fiducia ha delegato altro difensore al mero deposito di un'istanza di rinvio, senza attribuirgli altre facoltà ai sensi dell'art. 102 c.p.p.).
Cass. civ. n. 33748/2005
Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 27856/2005
Integra la nullità prevista dall'art. 178, comma 1 lett. a), c.p.p. il provvedimento di assegnazione degli affari o di sostituzione del giudice impedito, adottato in violazione di specifiche disposizioni delle leggi di ordinamento giudiziario attinenti alle condizioni di capacità del giudice, mentre, ai sensi dell'art. 33, comma 2, c.p.p., non dà luogo a nullità l'inosservanza delle disposizioni di natura amministrativa regolatrici della materia ordinamentale, quali quelle contenute nelle tabelle di organizzazione degli uffici, configurabile come mera irregolarità di rilievo disciplinare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non integrare nullità bensì mera irregolarità, eventualmente rilevante sotto il profilo amministrativo e disciplinare, il provvedimento del presidente della sezione Gip del tribunale, titolare del potere di assegnazione dell'affare, di assegnazione a sè medesimo di un procedimento cautelare in sostituzione del magistrato incaricato, motivato con riguardo sia all'impedimento personale di quest'ultimo che all'impossibilità di seguire nel periodo feriale l'ordinaria procedura sostitutiva prescritta tabellarmente). (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 11468/2004
Costituisce una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. la illegittima esclusione della parte civile nel giudizio di appello, sul presupposto che tale parte non aveva autonomamente impugnato la sentenza di primo grado, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile.
Cass. pen. n. 20271/2003
La polizia giudiziaria, quando agisca di propria iniziativa e non su delega del P.M., prima di procedere al sequestro, ex art. 354 c.p.p., deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ex art. 114 att. c.p.p.), in quanto anche il sequestro — come le ispezioni e le perquisizioni — rientra nella categoria degli atti per i quali è previsto l'avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore ad inizio di operazioni; la violazione di tale obbligo determina una nullità a regime intermedio, la quale, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari, è sanata se non eccepita tempestivamente entro il giudizio di primo grado.
Cass. pen. n. 19691/2003
Nel caso di nullità non assolute attinenti al diritto di difesa dell'imputato, la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all'art. 182, comma 2, prima parte, c.p.p., alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l'imputato sia presente ed assistito da un difensore, ancorché nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto operante la suddetta preclusione in un caso in cui, essendo mancato l'avviso dell'udienza d'appello ad uno dei due difensori di fiducia e non essendo comparso l'altro, ritualmente avvisato, l'imputato, presente, era stato assistito da un difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.).
Cass. pen. n. 13981/2003
Il giudice, qualora debba provvedere, anche d'ufficio, in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva, ha l'obbligo di rivolgere al pubblico ministero richiesta di parere, il cui inadempimento comporta la nullità prevista dall'art. 178 lett. b) c.p.p. per inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha chiarito che l'avviso della data dell'interrogatorio spedito al P.M. non sostituisce la richiesta di parere in ordine alla modifica o revoca della misura e che l'uso dell'avverbio “immediatamente” nell'art. 299, comma 1, c.p.p. sottolinea l'esigenza di celere definizione della procedura, ma non implica la possibilità di una revoca o sostituzione della misura ex officio).
Cass. pen. n. 1801/2003
In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del Gip dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p. e la mancata motivazione in ordine all'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio (art. 178 lett. c, c.p.p.) deducibile in Cassazione.
Cass. pen. n. 1589/2002
In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) c.p.p. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, atteso che l'art. 33 comma secondo c.p.p. stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. (Principio affermato con riguardo alla decisione di designazione del nuovo giudice adottata dal presidente di sezione anziché dal presidente del tribunale).
Cass. pen. n. 30190/2002
Non è configurabile la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. b) c.p.p., concernente l'inosservanza dell'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento, nell'ipotesi di conferimento, in assenza dei presupposti che lo consentono, da parte del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello a un magistrato della procura della Repubblica, della delega all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel giudizio di appello.
Cass. pen. n. 28867/2002
Nei giudizi d'appello che si svolgono in camera di consiglio secondo il disposto dell'art. 599 c.p.p., compresi quelli relativi alle impugnazioni delle sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi abbreviati, l'imputato ristretto nella libertà ha diritto di comparire personalmente e, quando abbia tempestivamente manifestato la propria volontà in tal senso, la mancata traduzione rileva quale legittimo impedimento anche se si tratti di persona detenuta o internata in un diverso distretto di corte d'appello, conseguendo altrimenti dalla violazione del contraddittorio una nullità riconducibile alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 599 c.p.p. debba prevalere su quella generale contenuta nel comma 4 dell'art. 127 stesso codice, anche in considerazione del contesto processuale riguardante la colpevolezza dell'imputato).
Cass. pen. n. 21561/2002
Nel giudizio di appello in camera di consiglio, l'udienza deve essere rinviata quando vi è un legittimo impedimento dell'imputato che, sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, abbia manifestato la volontà di comparire e non abbia ottenuto autorizzazione dal giudice competente. Ne consegue che la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza — celebrata nonostante l'impedimento dell'imputato a comparire — è viziata dalla nullità prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p., a regime intermedio ex art. 180 dello stesso codice.
Cass. pen. n. 8392/2002
La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero in ordine alla istanza di revoca della misura cautelare, richiesto dall'art. 299 comma 3 bis c.p.p., non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 lettera b) dello stesso codice, a condizione che il rappresentante della pubblica accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni, ancorché in concreto non lo abbia fatto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la nullità del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare proposta, in pubblica udienza, alla presenza del P.M., il quale si era poi spontaneamente allontanato prima di concludere).
Cass. pen. n. 5990/2002
Integra una nullità a regime intermedio, ad una lettura correlata degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p., la nomina quale difensore d'ufficio, effettuata nel decreto di citazione a giudizio, di un avvocato cancellato dall'Albo professionale che non sia comparso nel dibattimento, atteso che tale ipotesi va parificata a quella di mancato avviso e non alla diversa ipotesi, che darebbe luogo a nullità assoluta, di assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Cass. pen. n. 4526/2002
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e quella, derivata, del decreto che la dispone) conseguente al mancato invito all'imputato a presentarsi per rendere interrogatorio (art. 416 c.p.p. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 17, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479) sussiste anche nella ipotesi in cui lo stesso imputato sia stato sottoposto in precedenza a interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p. a seguito di emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare essendo in ogni caso necessario che l'indagato non venga a trovarsi dinanzi al giudice dell'udienza preliminare senza essere messo in condizione di conoscere i fatti dai quali dovrà difendersi; detta nullità deve essere qualificata a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., con la conseguenza che non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. (Nell'affermare tale principio la Corte ha inoltre evidenziato che in sede di richiesta di rinvio a giudizio l'imputato aveva ricevuto per la prima volta contestazione di una ipotesi di reato non oggetto dell'interrogatorio di garanzia, così che il mancato invito a presentarsi aveva comportato un'effettiva lesione del diritto di difesa).
Cass. pen. n. 427/2002
In tema di udienza preliminare, il mancato rispetto del termine di dieci giorni entro il quale deve essere notificato il relativo avviso integra nullità a regime intermedio che, se dedotta, non comporta l'obbligo, per il giudice, di fissare una nuova udienza con la concessione dell'intero termine, potendo essere quest'ultimo integrato mediante rinvio dell'udienza di tanti giorni quanti sono necessari ad assicurarne il rispetto, giacché è sufficiente che l'imputato abbia a disposizione, per l'esercizio dell'attività difensiva, un periodo di tempo che, computato dalla data del primo avviso, risulti complessivamente corrispondente a quello prescritto.
Cass. pen. n. 45915/2001
La designazione quale difensore di ufficio di un legale diverso da quelli di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell'ordine forenze d'intesa con il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 29 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, non implica nullità riconducibile all'art. 178 lett. C) c.p.p., poiché la prescrizione della nomina nell'ambito e secondo l'ordine della tabella mira alla miglior reperibilità dei difensori ed alla razionale distribuzione degli incarichi, ma non incide sull'assistenza tecnica a cura di un difensore di ufficio assicurata dalla legge all'interessato. (Fattispecie antecedente alle modifiche apportate dall'art. 97 c.p.p. ed all'art. 29 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 mediante la legge 6 marzo 2001, n. 60).
Cass. pen. n. 45551/2001
Il mancato invio a mezzo posta dell'avviso del risultato delle analisi effettuate, su campioni di sostanze alimentari, dalla competente autorità sanitaria cui è demandato il controllo ex art. 1 della legge 30 aprile 1962 n. 283 non costituisce violazione del diritto di difesa (con conseguente esclusione dell'ipotesi di nullità ex art. 178 lett. c, c.p.p.), atteso che la comunicazione del risultato delle analisi rileva solo ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione, termine che in mancanza di tale invio decorrerà da un atto successivo che abbia valore equipollente.
Cass. pen. n. 38464/2001
La dichiarazone di contumacia dell'imputato è viziata da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., con nullità di tutti gli atti successivi, se il giudice, ritenuto legittimo l'impedimento del difensore a comparire, anziché provvedere a norma dell'art. 486, comma 3, c.p.p. e sospendere o rinviare anche d'ufficio il dibattimento, fissare con ordinanza una nuova udienza e disporne la notificazione all'imputato non comparso, abbia, invece, nominato un difensore d'ufficio e dichiarato la contumacia dell'imputato, in assenza del difensore di fiducia.
Cass. pen. n. 37876/2001
Il principio per il quale in caso di assistenza dell'indagato da parte di due difensori l'avviso della data di udienza fissata per la discussione dell'istanza di riesame va data ad entrambi, anche quando l'istanza sia stata presentata da uno solo di essi, opera anche nella materia delle misure cautelari reali, con la conseguenza che l'omissione di siffatto adempimento determina una nullità a regime intermedio.
Cass. pen. n. 30420/2001
L'assenza solo temporanea del difensore dell'imputato durante l'udienza preliminare, alla quale abbia comunque partecipato svolgendo il proprio intervento decisivo, è causa di una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. C) c.p.p. con le conseguenti limitazioni, in ordine all'eccepibilità ed alla rilevabilità della relativa nullità, previste dall'art. 180 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che l'assenza temporanea del difensore non può essere causa di nullità assoluta in quanto incide soltanto sulla pienezza «dell'assistenza» dell'imputato presente o della «rappresentanza» di quello assente).
Cass. pen. n. 24810/2001
Nella ipotesi di annullamento per vizi formali di un'ordinanza cautelare da parte del tribunale del riesame, rispetto all'adozione del nuovo provvedimento de liberate non sussiste per il giudice delle indagini preliminari che ha emesso il provvedimento annullato alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p. (così come risultante dalle plurime decisioni assunte dalla Corte costituzionale). Ne consegue che per l'ordinanza cautelare emessa nuovamente dal giudice delle indagini preliminari non può ravvisarsi alcuna delle ipotesi di nullità disciplinate dagli artt. 178 e 179 c.p.p., mentre può sussistere motivo di ricusazione del giudice, che deve essere fatto valere nei termini e nelle forme previsti dall'art. 38 c.p.p.
Cass. pen. n. 24617/2001
È abnorme, in quanto determina la stasi del processo, il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, con contestuale restituzione degli atti al P.M., per l'avvenuta trasmissione della relativa richiesta oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 c.p.p., giacché tale termine non è previsto a pena di decadenza.
Cass. pen. n. 23594/2001
Non è configurabile la nullità di cui all'art. 178 lett. b) c.p.p. nel caso in cui il pubblico ministero, che partecipa all'udienza camerale, non concluda su tutte le questioni, atteso che l'obbligo di partecipazione al procedimento non implica che il P.M. debba svolgere le sue conclusioni su tutte le questioni prospettate in relazione alle possibili statuizioni del giudice.
Cass. pen. n. 18130/2001
In tema di rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza, l'omesso formale avviso all'imputato contumace della celebrazione della successiva udienza in altro edificio non è equiparabile all'omessa citazione e non integra nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., giacché l'avviso orale del rinvio ex art. 477, comma 3, c.p.p., ha lo stesso effetto della citazione a comparire per la nuova udienza «per coloro che sono comparsi o debbono essere considerati presenti» e l'omesso formale avviso del trasferimento del luogo dell'udienza in altri locali costituisce un evento eccezionale e di tale notorietà che può essere portato a conoscenza dell'imputato e del suo difensore con altre modalità ed anche con avvisi pubblici. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano rilevato che l'imputato ed il suo difensore fossero a conoscenza del trasferimento dei locali, tenuto conto della notorietà dell'esistenza dei nuovi locali e del fatto che comunque il trasferimento era stato pubblicizzato mediante avvisi).
Cass. pen. n. 8594/2001
In tema di impedimento dell'imputato a comparire, la disposizione prevista dal previgente art. 486, comma 3, c.p.p. (riprodotta nel vigente art. 420, comma 3 dello stesso codice) in virtù della quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento anche quando l'imputato non si presenti alle successive udienze ove l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, è applicabile anche nel caso di imputato contumace, con la conseguenza che l'omessa valutazione del legittimo impedimento dedotto, concernendo l'intervento dell'imputato, rende configurabile una nullità di ordine generale a regime intermedio ex articoli 178 lett. c) e 180 c.p.p., deducibile con l'impugnazione.
Cass. pen. n. 11925/2000
Palese è la violazione del diritto di difesa e la nullità a termini dell'art. 178 lett. c) del codice di rito, del dibattimento e della successiva sentenza nel caso in cui il processo in sede d'appello è stato celebrato alle ore 10,40, contumace l'imputato ed assente il difensore, nonostante che quest'ultimo avesse richiesto ed ottenuto che, in considerazione dei suoi concomitanti e non prorogabili impegni professionali il processo fosse chiamato alle ore 12,30.
Cass. pen. n. 2420/2000
Qualora il decreto di inammissibilità della richiesta, previsto dall'art. 666, comma 2, c.p.p., nel procedimento di esecuzione, non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, quella che si configura è una nullità a regime «intermedio», riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. e non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, per violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata l'audizione di detto organo.
Cass. pen. n. 5207/2000
Le nullità derivanti dall'omesso avviso all'imputato (ex art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p.) del procedimento di analisi di campioni (per le quali non sia prevista o possibile la revisione) rientra nella categoria delle nullità così dette di regime intermedio. Pur trattandosi, invero, di una nullità di ordine generale ricadente nella previsione di cui alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p., attinente all'intervento dell'imputato (o del suo difensore), la stessa, tuttavia, non rientra tra quelle assolute, insanabili e rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado, di cui al successivo articolo 179, considerato che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi dell'indagato è cosa diversa dalla omessa violazione del principio del contraddittorio. (Fattispecie relativa a scarico idrico contenente percentuali elevate di concentrazione di azoto nitroso).
Cass. pen. n. 4074/2000
Nel caso di ufficio giudiziario diviso in più sezioni, l'indicazione della sezione innanzi alla quale si deve comparire è necessaria per individuare il luogo di comparizione, e l'omissione comporta la nullità dell'ordinanza di contumacia. Peraltro la nullità sarà generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. solo allorquando la mancata indicazione della sezione giudicante è tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione e da pregiudicare, in termini effettivi, il diritto di intervento dell'imputato.
Cass. pen. n. 5495/2000
Il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all'articolo 674 c.p.p., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 lett. c) c.p.p. per violazione del diritto di difesa. Ed invero, il giudice dell'esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in genere dall'articolo 666 c.p.p. ed in particolare dal terzo comma di detta norma che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso.
Cass. pen. n. 3196/1999
Il giudice di appello, qualora ritenga di non potere accogliere l'accordo proposto dalle parti ex art. 599 c.p.p. non può pronunciare direttamente sentenza, decidendo la causa nel merito, con la conferma della decisione di primo grado, perché l'omissione dell'ordine di citazione a comparire per il dibattimento priva l'imputato appellante dell'esercizio del suo diritto di intervenire nel processo, facendosi assistere dal difensore, per discutere i motivi di appello e presentare conclusioni nel merito. Ciò dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p.
Cass. pen. n. 3212/1999
La disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza, applicandosi non solo ai termini di comparizione, ma anche a quelli previsti dagli artt. 47, comma quarto, e 51 bis della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario) per la decisione del tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena o della misura alternativa. La violazione della disciplina in questione dà luogo a nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c) c.p.p.
Cass. pen. n. 7594/1999
Nel caso in cui il nuovo difensore dell'imputato faccia richiesta di termini a difesa per prendere visione degli atti ed informarsi sui fatti, deve essergli assegnato un termine congruo e, di regola, non inferiore a tre giorni. Pertanto, mentre sussiste presunzione di congruità per un termine che sia non inferiore a quello sopra specificato, è ben possibile che, in processi semplici, tale termine sia inferiore e possa essere anche fissato in pochi minuti, senza che ciò determini compromissione del diritto di difesa ed integri la nullità di cui all'art. 178 lettera c) c.p.p.
Cass. pen. n. 2974/1999
La capacità del giudice deve sussistere all'atto della deliberazione del provvedimento giurisdizionale, nulla rilevando che essa venga meno successivamente, sì da risultare mancante all'atto in cui il provvedimento stesso, ancorché tardivamente, viene depositato in cancelleria. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che fosse affetto da nullità ex art. 178, comma 1, lett. a, e 179 c.p.p. un provvedimento che figurava sottoscritto da un magistrato il quale, ancora in servizio al momento in cui aveva concorso alla deliberazione, era stato già collocato a riposo allorché era stato effettuato il deposito).
Cass. pen. n. 7439/1999
Il giudice per le indagini preliminari, una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti che non siano quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell'imputato. Ne consegue che ove detti atti siano comunque compiuti essi risultano affetti da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. A) e 179, comma 1, c.p.p. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto l'incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in ordine al decreto con cui veniva disposta dallo stesso una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o ambientali).
Cass. pen. n. 9/1999
Nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la confiscabilità di un bene, l'amministrazione dello Stato è titolare di un interesse alla decisione dalla quale può derivarle, in modo diretto e immediato, un pregiudizio o un vantaggio giuridicamente apprezzabile; alla predetta amministrazione compete pertanto l'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata per la deliberazione dell'incidente, posto che il termine «parti» che figura nell'art. 666, comma 3, c.p.p., deve essere inteso in senso sostanziale e non in senso formale, e dunque riferito a tutti i soggetti titolari di posizioni giuridiche sulle quali la decisione è idonea ad esplicare diretta incidenza. Dall'omessa notificazione dell'avviso di udienza deriva una nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., come tale soggetta al regime di rilevabilità e deducibilità di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p. (Nel caso di specie la Corte ha escluso, ai sensi dell'art. 182, comma 1, c.p.p., che la nullità derivante dall'omissione predetta potesse essere eccepita dal condannato i cui beni erano stati confiscati, in quanto soggetto privo di interesse all'osservanza della disposizione violata; ed ha ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., che la rilevabilità d'ufficio nel giudizio di cassazione di tale invalidità dovesse considerarsi preclusa in quanto, inerendo essa ad attività preparatorie dell'udienza in camera di consiglio, avrebbe potuto essere rilevata dal giudice dell'esecuzione, indipendentemente dall'eccezione di parte, sino al momento della deliberazione).
Cass. pen. n. 1050/1999
Il sequestro preventivo disposto di urgenza dal P.M. o dalla polizia giudiziaria è provvedimento precario, destinato o ad essere implicitamente caducato ovvero ad essere sostituito dal decreto del giudice, il quale, tuttavia, non può agire motu proprio, dovendo sempre operare su richiesta del P.M. Ne consegue che un provvedimento adottato in assenza di tale richiesta dà luogo a nullità assoluta, insanabile e rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per violazione del principio posto dall'art. 178 lettera b) c.p.p. (Fattispecie nella quale il Gip aveva emesso decreto di sequestro preventivo, pur in assenza di esplicita istanza del P.M. che, in relazione a provvedimento ablativo, emesso di urgenza da personale del Corpo forestale dello Stato, si era limitato a chiedere la convalida dello stesso e non anche la emissione del decreto di sequestro preventivo. La Suprema corte, rilevando che la richiesta di convalida è diretta ad ottenere unicamente la convalida del provvedimento emesso in via di urgenza, ma che esso non contiene — nemmeno implicitamente — l'istanza di emissione da parte del giudice della misura cautelare reale, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Riesame che aveva rigettato la richiesta dell'imputato, il quale aveva impugnato il provvedimento di convalida del sequestro).
Cass. pen. n. 683/1999
La nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa indicazione della persona offesa, rilevata dal pretore in sede dibattimentale, costituisce una nullità di ordine generale, ma non assoluta ed insanabile. Essa costituisce una nullità a regime intermedio, tale da non imporre la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, ma implica la rinnovazione della citazione con notifica alla persona offesa. Il provvedimento con il quale, accertata detta nullità, si restituiscono gli atti al P.M., va considerato abnorme, in quanto dispone la regressione del procedimento in un caso non previsto dal sistema processuale penale.
Cass. pen. n. 195/1999
L'omesso avviso all'imputato in stato di custodia cautelare della udienza per il riesame, celebrata in costanza di divieto per lo stesso imputato di comunicare con il proprio difensore, è affetta da nullità generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. in quanto siffatta situazione comporta per l'imputato uno stato di legittimo impedimento che determina ai sensi dell'art. 309, comma 3 bis, c.p.p., il rinvio dell'udienza camerale. (Fattispecie in cui l'indagato, arrestato prima della celebrazione dell'udienza di riesame e sottoposto ad isolamento con conseguente divieto di comunicare con il proprio difensore, non venne informato della udienza né venne disposta la sua traduzione all'udienza stessa).
Cass. pen. n. 191/1999
In materia di riesame delle misure cautelari personali, qualora il provvedimento coercitivo venga impugnato dal solo indagato, l'avviso dell'udienza va notificato ad entrambi i difensori di fiducia cui l'indagato ha diritto; qualora, invece, il riesame sia richiesto dal difensore, avente personale diritto all'impugnativa, l'avviso dell'udienza in camera di consiglio va notificato (in caso di assistenza da parte di due difensori), solo a quello che abbia sottoscritto la richiesta, quale parte del procedimento. L'altro difensore, tuttavia, pur senza avere diritto all'avviso, può comparire, ed in tale caso la sua mancata audizione comporta una nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p.
Cass. pen. n. 3202/1998
L'omessa notificazione dell'avviso all'indagato della data dell'udienza fissata dal tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma ottavo, c.p.p., integra una nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., nullità che, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., si estende all'ordinanza emessa dal tribunale, ma che non comporta la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma decimo, c.p.p.
Cass. pen. n. 2554/1998
In materia cautelare è precluso al Gip di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M. e, ove ciò si verifichi, si configura nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p., riferita alla partecipazione del pubblico ministero ad una fase del procedimento in cui il Gip non ha plena cognitio ed interviene nei limiti devoluti dalle istanze di parte conformemente alla previsione generale dell'art. 328, primo comma, c.p.p. Il riconoscimento della possibilità di applicazione di una misura cautelare più grave contrasterebbe infatti con la natura accusatoria del nuovo processo penale, con la configurazione del giudice quale organo super partes, nonché con il principio del favor libertatis.
Cass. pen. n. 3500/1998
Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata già accolta, non può concorrere alla pronunzia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l'impossibilità di sostituzione dello stesso, il procedimento è rimesso ad altro giudice, configurandosi, in tal caso, un vizio di capacità del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo: la sanzione di inosservanza del divieto è quella della nullità di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, del provvedimento di rimessione del procedimento, ai sensi degli artt. 178, lett. a) e 179, comma primo, c.p.p.
Cass. pen. n. 1481/1998
Nel procedimento di sorveglianza, quando la comunicazione della data dell'udienza sia stata eseguita senza il rispetto del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 666, terzo comma c.p.p., richiamato dall'art. 678, deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), in quanto il mancato rispetto del detto termine menoma l'apprestamento della difesa sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale è prevista come necessaria dal quarto comma dell'art. 666.
Cass. pen. n. 2106/1998
In tema di procedimento di sorveglianza, qualora l'avviso per la data dell'udienza sia stato dato senza il rispetto del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 666, comma terzo, c.p.p., cui fa riferimento l'art. 678 stesso codice, deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., in quanto il mancato rispetto di detto termine incide sul diritto della difesa sotto il profilo della sua menomazione in ordine all'apprestamento dei mezzi difensivi da parte dell'interessato.
Cass. pen. n. 4803/1998
Non è ravvisabile nullità, in relazione all'art. 178 c.p.p., allorquando, in sede di appello, l'udienza ha avuto uno svolgimento ed un esito pubblici sebbene il decreto propedeutico di citazione avesse fatto erroneamente riferimento all'udienza camerale. Trattasi di un errore del decreto di citazione, assimilabile ad un errore nella dichiarazione, che non investe il diritto di difesa che non risulta in nulla menomato.
Cass. pen. n. 5752/1998
L'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto in caso di contestualità, comporta la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., posto che dette omissioni impediscono l'intervento del difensore di fiducia o di ufficio alle operazioni di esecuzione del sequestro; nullità che si verifica anche quando il provvedimento rechi tutti gli elementi richiesti dall'art. 369 c.p.p. (qualificazione giuridica, data e luogo del fatto), ad eccezione dell'invito all'indagato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, giacché la relativa omissione determina la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione, conseguente a tale omissione, del difensore alle suddette operazioni. In tale ultima ipotesi, tuttavia, la mancanza dell'invito di cui all'art. 369 c.p.p. diviene irrilevante ai fini della validità dell'atto qualora il pubblico ministero ovvero l'ufficiale della polizia giudiziaria abbiano chiesto all'indagato presente, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 365 c.p.p., se è assistito da un difensore di fiducia ovvero, in mancanza, ne abbiano designato uno d'ufficio: e ciò in quanto non potrebbe parlarsi di intempestività dell'interpello rispetto all'avviso di cui all'art. 369 c.p.p., considerato che l'interessato viene a conoscenza del decreto di sequestro (e della eventuale informazione di garanzia), quale tipico atto a sorpresa, solo al momento della sua esecuzione.
Cass. pen. n. 5386/1997
L'assenza del difensore di fiducia in dibattimento per altro impegno professionale in una diversa sede giudiziaria, specie se tempestivamente comunicato, impone al giudice del processo di cui si chiede il rinvio di effettuare sempre e comunque un bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico alla immediata trattazione del procedimento. L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio rende configurabile in tal caso un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile del procedimento per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., a nulla rilevando la presenza e l'assistenza di un difensore di ufficio. (Nella fattispecie il giudice del gravame aveva celebrato l'udienza — nominando un difensore di ufficio all'imputato e dichiarando la contumacia di quest'ultimo — senza prendere in considerazione l'istanza di rinvio del dibattimento presentata dal difensore di fiducia il quale aveva documentalmente dimostrato un concomitante impegno professionale per quella stessa data in altro giudizio presso il tribunale di una diversa città. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ritenendo appunto configurabile un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile del procedimento per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., in accoglimento del proposto ricorso ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza).
Cass. pen. n. 4053/1997
Nell'ipotesi in cui la corte d'appello, rigettata la richiesta di pena concordata, non dia, neppure implicitamente, l'ordine di prosecuzione del dibattimento previsto dall'art. 602 c.p.p. e pronunci immediatamente il dispositivo, la sentenza è nulla per la violazione dei diritti della difesa e dell'accusa, in base agli artt. 178, lett. c), 180 e 470 c.p.p.
Cass. pen. n. 8/1997
È nullo per violazione di norma processuale concernente l'iniziativa del pubblico ministero (art. 178, lett. b, c.p.p.) il provvedimento con il quale il tribunale rifiuta di acquisire al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 513, secondo comma, c.p.p., il verbale delle dichiarazioni rese da un soggetto imputato in un procedimento connesso (nella specie: concorrente minorenne) che si è avvalso della facoltà di non rispondere; ne consegue che il predetto vizio può essere denunciato anche con il ricorso immediato per cassazione ai sensi degli artt. 569 e 606, lett. c), c.p.p.
Cass. pen. n. 10851/1996
Atteso il principio secondo il quale l'ufficio del procuratore della Repubblica si incarna in tutti i suoi componenti, senza che occorra, verso i terzi, una delega formale del titolare, è da escludere che costituisca causa di nullità del dibattimento e della conseguente sentenza la mancanza di una formale designazione, da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, del magistrato del pubblico ministero che ha partecipato all'udienza dibattimentale.
Cass. pen. n. 3900/1996
L'eventuale nullità dell'interrogatorio per mancato avviso al difensore non costituisce vizio genetico dell'ordinanza di custodia cautelare rimovibile con il rimedio del riesame, ma può condizionare, invece, l'efficacia della misura ai sensi dell'art. 302, comma 1, c.p.p. Pertanto, ogni questione relativa alla validità dell'interrogatorio va proposta dinanzi al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, dinanzi al tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 310 stesso codice, al fine, comunque, di ottenere la remissione in libertà dell'indagato per fatti sopravvenuti, ma non l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. pen. n. 2901/1996
La disposizione secondo la quale il militare componente il tribunale militare deve necessariamente rivestire la qualità di ufficiale e deve avere grado pari a quello dell'imputato concerne i soli procedimenti in cui anche l'imputato sia ufficiale, palesandosi in tal caso la necessità che il giudice militare non abbia rango inferiore — per ovvi motivi, anche di convenienza psicologica — a quello del collega soggetto al suo giudizio. Ma analogo criterio non è invocabile nel procedimento a carico di militare non avente qualità e grado di ufficiale, posto che, in tale ipotesi, non è possibile concepire una parità di grado tra giudice militare, ufficiale e giudicabile, e la diseguaglianza gerarchica è in re ipsa, sicché, una volta rispettata l'inderogabile condizione che il giudice abbia grado di ufficiale, non è rilevante stabilire quantitativamente l'entità della diseguaglianza gerarchica, e nulla impone che detto giudice sia sottotenente (il grado più vicino alla categoria inferiore), anziché ufficiale di grado superiore. (Fattispecie nella quale si era lamentato che, nel giudizio contro imputato avente la qualità di militare di leva, il militare componente del tribunale rivestiva il grado di tenente colonnello ed era stato estratto a sorte non tra i soli ufficiali inferiori in servizio nella circoscrizione del detto tribunale, ma tra tutti gli ufficiali. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Cass. pen. n. 6916/1996
Nessuna nullità della sentenza è configurabile nel rifiuto del pubblico ministero, presente in udienza, di concludere nel merito; non rileva sul punto, infatti, il disposto di cui all'art. 178, lett. b) c.p.p., che sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua «partecipazione al procedimento»: l'obbligo di partecipazione al procedimento, invero, non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice. (Nella specie il pubblico ministero, pur invitato nel giudizio d'appello a presentare le sue richieste anche nel merito, aveva ritenuto di non concludere in ordine ai temi principali dell'impugnazione e si era limitato a rinnovare il proprio assenso alla proposta di patteggiamento formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 599 c.p.p., non accolta dal giudice).
Cass. pen. n. 5976/1996
Per analogia con quanto disposto dall'art. 33 comma 2 c.p.p., in ordine alle condizioni di capacità del giudice — alla cui stregua non devono considerarsi ad esse attinenti le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, giudici e collegi — egualmente deve ritenersi estranea alla materia della capacità o legittimazione del pubblico ministero, e quindi non riconducibile nell'ambito della nullità di cui all'art. 178, lett. b) c.p.p., la violazione di disposizioni relative alla individuazione concreta del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento, una volta che chi svolga tali funzioni sia comunque in generale un soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo. (Nella fattispecie il P.M. aveva proposto ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dal Gip presso il tribunale — nonché avverso le ordinanze emesse nel corso della relativa udienza preliminare — deducendo l'irritualità, con conseguente nullità, della delega, conferita ad un magistrato appartenente alla Procura della Repubblica di quel tribunale da parte del procuratore generale che aveva a suo tempo esercitato il potere di avocazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 2049/1996
In tema di composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della giurisdizione militare, il criterio al quale si è ispirato il legislatore è quello di impedire che l'imputato abbia un grado superiore a quello del giudice, prescrivendo che, nei tribunali, il giudice abbia il medesimo grado dell'imputato, quando questi è un ufficiale e, nelle corti di appello, il giudice abbia il medesimo grado dell'imputato, quando questi è un ufficiale di grado pari o superiore a tenente colonnello. Ne consegue che le estrazioni a sorte vanno effettuate, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L. n. 180 del 1981, tra gli ufficiali aventi il grado minimo prescritto in relazione al grado dell'imputato solo quando questi è un ufficiale. In tal modo il numero degli ufficiali tra i quali si effettua il sorteggio è tanto più circoscritto, quanto più alto è il grado del giudicabile. (Fattispecie nella quale si era lamentato che, nel giudizio contro imputato avente il grado di maresciallo maggiore, il sorteggio non fosse stato limitato ai soli ufficiali inferiori. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Cass. pen. n. 221/1995
In materia di misure cautelari personali, allorché la richiesta di riesame viene formulata da uno dei difensori di fiducia dell'indagato, il mancato avviso all'altro difensore fiduciario non determina nullità assoluta del procedimento bensì soltanto nullità di ordine generale, che, se non eccepita tempestivamente dall'altro difensore o dall'indagato all'udienza camerale, rimane sanata, non potendo più essere dedotta in un momento successivo a quello di conclusione di detta udienza. Ad opposta conclusione deve, invece, pervenirsi allorché la richiesta di riesame provenga dallo stesso indagato ovvero dal difensore pretermesso: in questa ipotesi il mancato avviso importa una nullità assoluta del procedimento, come tale rilevabile o deducibile anche successivamente alla conclusione dell'udienza camerale e pur se non dedotta nella medesima, la diversità di regime deriva dalla lettera del comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., per il quale «l'avviso della data dell'udienza è... notificato all'imputato e al suo difensore», identificandosi quest'ultimo in quello che ha proposto l'istanza di riesame.
Cass. pen. n. 2574/1994
L'avviso della data dell'udienza fissata in camera di consiglio per la trattazione della richiesta di riesame va notificato, nel caso in cui l'indagato abbia nominato due difensori, ad entrambi. L'omesso avviso ad uno dei due è causa di nullità a regime intermedio che, se rilevata o dedotta tempestivamente, determina la nullità dell'atto o del procedimento posti in essere in assenza del difensore avvertito. Peraltro l'annullamento del provvedimento del tribunale del riesame non determina, se questo è stato emesso nei termini tassativamente fissati dalla legge, caducazione del provvedimento impugnato.
Cass. pen. n. 673/1994
In tema di procedimento di sorveglianza, nel caso in cui l'avviso per la data dell'udienza sia stato dato senza il rispetto del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 666, terzo comma, richiamato dall'art. 678 c.p.p., deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lettera c), c.p.p., in quanto il mancato rispetto di detto termine incide sul diritto della difesa sotto il profilo della sua menomazione in ordine all'apprestamento di mezzi difensivi sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale è prevista — a differenza di quella dell'interessato — come necessaria dall'art. 666, quarto comma del codice di rito.