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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21416 del 27 maggio 2011

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21416 del 27 maggio 2011

Testo massima n. 1

Il pubblico ministero, a cui viene richiesto dall’indagato l’interrogatorio a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini, ha l’obbligo di procedervi a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, anche se è stato espletato un precedente interrogatorio a seguito di emissione di ordinanza cautelare.

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