Cass. pen. n. 9284 del 26 febbraio 2014

Testo massima n. 1


Nel dibattimento di appello, lo svolgimento della relazione introduttiva prevista dall'art. 602 c.p.p., mediante invio alle parti tramite posta elettronica e contestuale messa a disposizione dei componenti del Collegio, anche se tale attività è compiuta prima della costituzione del rapporto processuale non determina alcuna nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p..

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