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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9664 del 5 marzo 2015

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9664 del 5 marzo 2015

Testo massima n. 1

Il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l’invalidazione dell’atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità – ad istanza di parte – della prova acquisita attraverso tale atto. [ La Corte, nel cassare il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha altresì chiarito che la verifica sull’utilizzabilità è in ogni caso riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole ].

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