Cass. pen. n. 40973 del 31 ottobre 2008

Testo massima n. 1


La sanzione dell'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 c.p.p. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali. (Fattispecie in cui si è ritenuta la preclusione della rilevabilità di una nullità a regime intermedio della prova testimoniale).

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