Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11096 del 7 marzo 2014

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11096 del 7 marzo 2014

Testo massima n. 1

L’art. 196 c.p.p., nel prevedere che il giudice possa ordinare gli accertamenti opportuni al fine di riscontrare l’idoneità fisica o mentale del teste a rendere testimonianza, non limita le modalità di verifica ai soli accertamenti di natura tecnica [ quali perizie o esperimenti giudiziali ], ma consente il ricorso anche all’esame di un teste “qualificato”. [ Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l’escussione dei medici che avevano avuto in cura o si erano occupati per ragioni professionali delle capacità mentali della persona offesa vittima di abusi sessuali ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze