14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11096 del 7 marzo 2014
Testo massima n. 1
L’art. 196 c.p.p., nel prevedere che il giudice possa ordinare gli accertamenti opportuni al fine di riscontrare l’idoneità fisica o mentale del teste a rendere testimonianza, non limita le modalità di verifica ai soli accertamenti di natura tecnica [ quali perizie o esperimenti giudiziali ], ma consente il ricorso anche all’esame di un teste “qualificato”. [ Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l’escussione dei medici che avevano avuto in cura o si erano occupati per ragioni professionali delle capacità mentali della persona offesa vittima di abusi sessuali ].
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