Art. 196 – Codice di procedura penale – Capacità di testimoniare
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare [120].
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio [190 2] può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge [189, 191, 220].
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32764/2024
In tema di valutazione della prova testimoniale, la progressione dichiarativa caratterizzante le rivelazioni della persona offesa minorenne, vittima di reati sessuali, non è, di per sé, indicativa dell'inattendibilità della fonte, né la pluralità delle sue audizioni ne determina necessariamente l'usura.
Cass. civ. n. 11091/2024
Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.
Cass. civ. n. 4600/2024
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).
Cass. civ. n. 448/2024
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex artt. 13, comma 8, l. n. 247 del 2012 e 68, r.d.l. n. 1578 del 1933, opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio; diversamente è escluso qualora la transazione o l'accordo tra le parti intervengano quando, pur essendo formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono viene ad invocare il suddetto meccanismo non si sia costituita e non abbia assunto, quindi, la veste di parte processuale e ulteriormente il giudizio, privo di effettività ed attualità, venga ad essere definito con pronuncia derivante proprio dal mancato instaurarsi del rapporto processuale pieno.
Cass. civ. n. 28403/2023
Nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico.
Cass. civ. n. 25796/2023
In tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. (Nella specie la S.C. ha escluso, la riconducibilità al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., di un accordo stipulato nella sede della Prefettura, nonostante la partecipazione di un rappresentante sindacale del lavoratore, avendo il giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, escluso l'effettiva assistenza, anche alla luce della sede non prettamente sindacale di sottoscrizione dell'accordo e della mancanza di previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare la valutazione, senza tuttavia in astratto escludere la possibilità di sottoscrizione di detto atto anche in tale luogo).
Cass. civ. n. 22074/2023
In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
Cass. civ. n. 14778/2023
In caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc", l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.
Cass. civ. n. 10689/2023
In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.
Cass. civ. n. 4947/2023
Qualora le parti del contratto di locazione di un immobile urbano definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti circa la durata del rapporto e l'ammontare del canone, stabilendo, fra l'altro, una determinata scadenza per il rilascio dell'immobile ed un certo corrispettivo per il suo ulteriore godimento, questo nuovo rapporto, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nei patti del negozio transattivo e, in via analogica, nella normativa generale delle locazioni urbane, ma si sottrae - data la sua genesi e l'unicità della causa che avvince il complesso rapporto - alla speciale disciplina giuridica che regola la materia delle locazioni (leggi di proroga legale, legge cosiddetta dell'equo canone e successive modificazioni) cui è assolutamente insensibile. Peraltro il precedente rapporto, che deve ritenersi convenzionalmente estinto alla data della transazione, resta regolato - per quanto riguarda il suo svolgimento e la sua cessazione - dallo stesso negozio transattivo ovvero, in mancanza di patti contrari, dalla normativa ordinaria e da quella speciale previgenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia all'indennità di avviamento contenuta in un accordo, trasfuso nel verbale di conciliazione concluso tra le parti a definizione di un precedente contenzioso tra le stesse, è sottratta alla sanzione della nullità ex art. 79 l. n. 392 del 1978).
Cass. civ. n. 3736/2023
In tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14 -, il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della suddetta rinuncia, in quanto liberamente espressa, nell'ambito di una transazione, relativamente a interessi di mora già maturati).
Cass. pen. n. 23202/2018
In tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sottoposizione del dichiarante al c.d. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalità del minore adoperati per stimarne la maturità psichica e la capacità a testimoniare, il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del perito. (In motivazione la S.C. ha precisato che i test psicologici proiettivi non sono utilizzabili per la specifica valutazione in tema di abuso sessuale, non mettendo in luce significative differenze tra minori abusati e non, per la correlabilità degli elementi clinici a condizioni generali di stress o traumatiche).
Cass. pen. n. 6969/2018
L'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; pertanto non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati".
Cass. pen. n. 11096/2014
L'art. 196 c.p.p., nel prevedere che il giudice possa ordinare gli accertamenti opportuni al fine di riscontrare l'idoneità fisica o mentale del teste a rendere testimonianza, non limita le modalità di verifica ai soli accertamenti di natura tecnica (quali perizie o esperimenti giudiziali), ma consente il ricorso anche all'esame di un teste "qualificato". (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'escussione dei medici che avevano avuto in cura o si erano occupati per ragioni professionali delle capacità mentali della persona offesa vittima di abusi sessuali).
Cass. pen. n. 4069/2008
È affetta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, venga compiuta esclusivamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione.
Cass. pen. n. 2993/1997
L'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di maggior ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza. L'obbligo di accertamento della capacità di intendere e di volere non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore de teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto.
Cass. pen. n. 3833/1994
Il giudice è tenuto ad accertare, in concreto, la credibilità del testimone anche in relazione alle eventuali condizioni psichiche, ma non è obbligato a disporre accertamenti per verificare, sempre e in ogni caso, l'idoneità fisica e mentale del testimone, specie allorché nessun elemento sia emerso per giustificare la pretesa incapacità del teste.
Cass. pen. n. 8246/1993
L'inosservanza, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, della procedura prevista dall'art. 97, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti, può determinare, al più, responsabilità sul piano disciplinare, ma non incide minimamente sulla loro capacità a testimoniare nel processo.