Cass. pen. n. 40081 del 27 settembre 2013

Testo massima n. 1


In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, per garantire la genuinità della prova, non costituisce causa di nullità od inutilizzabilità dell'atto.

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