14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40081 del 27 settembre 2013
Posted at 15:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di ricognizione personale, l’inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, per garantire la genuinità della prova, non costituisce causa di nullità od inutilizzabilità dell’atto.
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