Cass. pen. n. 13068 del 21 marzo 2013

Testo massima n. 1


Non è nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorchè senza formalità, è obbligatoria ex art. 229, comma secondo, c.p.p. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni.

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