Art. 229 – Codice di procedura penale – Comunicazioni relative alle operazioni peritali
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale [136].
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34996/2024
In tema di misure cautelari reali, colui che riveste la qualifica di socio di una società di persone della quale non ha la legale rappresentanza non è legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro di proprietà della stessa, non potendo far valere in giudizio situazioni che non gli appartengono.
Cass. civ. n. 11400/2024
Nel caso di cessione di quote di società di persone, la competenza per valore sulla domanda di rimborso pro quota, proposta nei confronti degli ex soci cedenti resisi garanti nei confronti della società, è determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.c., in quanto il debito di ciascuno ha la sua fonte nell'obbligazione unitaria facente capo ad essa.
Cass. civ. n. 11342/2024
Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.
Cass. civ. n. 32569/2023
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.
Cass. civ. n. 32353/2023
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Cass. civ. n. 14222/2023
In tema di misure di sicurezza, il giudice, nel disporre la libertà vigilata, ove la condanna riguardi un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, deve avere riguardo al solo aumento di pena determinato a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e non già alla pena complessiva rideterminata.
Cass. civ. n. 4302/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, aggravi le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, dovendo le prescrizioni essere idonee ad evitare l'occasione di nuovi reati e potendo le stesse essere, pertanto, suscettibili di successive modifiche o limitazioni.
Cass. pen. n. 52604/2017
Il tema di perizia, oltre all'avviso del conferimento di un incarico peritale, il difensore ha diritto anche di presenziare alle conseguenti operazioni,a condizione che - qualora queste si svolgano senza la presenza del giudice - abbia esplicitamente chiesto a quest'ultimo di parteciparvi.
Cass. pen. n. 13068/2013
Non è nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorchè senza formalità, è obbligatoria ex art. 229, comma secondo, c.p.p. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni.
Cass. pen. n. 32254/2007
In tema di perizia, qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte; l'omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia.
Cass. pen. n. 34354/2004
In tema di svolgimento delle operazioni peritali, la comunicazione dell'eventuale continuazione in altra data delle operazioni medesime è data senza formalità. Ne consegue che la prova dell'avvenuta comunicazione può essere desunta da ogni elemento significativo. (La Corte ha ritenuto tale la partecipazione del difensore al successivo svolgimento delle operazioni).
Cass. pen. n. 32494/2004
In tema di operazioni peritali, qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data e l'ora dell'inizio delle operazioni, la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte è idonea a garantire il diritto di difesa anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente già nominato.
Cass. pen. n. 2885/1999
In tema di operazioni peritali, in caso di prosieguo delle stesse fissato dal perito, l'avviso dato al difensore della parte è atto a soddisfare l'esigenza di assistenza e rappresentanza della stessa; nel caso, pertanto, in cui tale avviso sia stato effettuato, non comporta nullità la omissione di analoga comunicazione al consulente di parte.
Cass. pen. n. 3643/1998
Il difensore che ne abbia fatto richiesta ha diritto di assistere alle operazioni peritali. Ne segue che, nel giudizio di cognizione la sua esclusione dà luogo, indipendentemente dalla presenza, o non, dei consulenti di parte, a nullità di ordine generale attinente all'assistenza dell'imputato. Tale conclusione va estesa al patrocinio dell'interessato nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, nei quali, sebbene l'espletamento della perizia non sia soggetto a particolari formalità, deve pur sempre essere garantito il rispetto del contraddittorio e l'esercizio dei connessi poteri difensivi. (Fattispecie relativa ad esclusione della presenza del difensore, che aveva presentato apposita istanza, a perizia medica disposta nei confronti di condannato che aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena).
Cass. pen. n. 1079/1995
Qualora un consulente di parte venga nominato successivamente al regolare inizio delle operazioni peritali e prima della fissazione di una nuova data per la loro prosecuzione, le modalità di comunicazione di essa devono ritenersi libere, in considerazione dell'assenza di formalità che, a norma dell'art. 229, comma secondo, c.p.p., caratterizza questa fase del procedimento.