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Art. 229 — Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Art. 229 — Comunicazioni relative alle operazioni peritali

1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale [ 136 ].

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 52604/2017

Il tema di perizia, oltre all’avviso del conferimento di un incarico peritale, il difensore ha diritto anche di presenziare alle conseguenti operazioni,a condizione che – qualora queste si svolgano senza la presenza del giudice – abbia esplicitamente chiesto a quest’ultimo di parteciparvi.

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Cass. pen. n. 13068/2013

Non è nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorchè senza formalità, è obbligatoria ex art. 229, comma secondo, c.p.p. soltanto in favore delle parti presenti all’inizio delle predette operazioni.

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Cass. pen. n. 32254/2007

In tema di perizia, qualora all’atto del conferimento dell’incarico non venga indicata la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte; l’omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia.

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Cass. pen. n. 34354/2004

In tema di svolgimento delle operazioni peritali, la comunicazione dell’eventuale continuazione in altra data delle operazioni medesime è data senza formalità. Ne consegue che la prova dell’avvenuta comunicazione può essere desunta da ogni elemento significativo. [La Corte ha ritenuto tale la partecipazione del difensore al successivo svolgimento delle operazioni].

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Cass. pen. n. 32494/2004

In tema di operazioni peritali, qualora all’atto del conferimento dell’incarico non venga indicata la data e l’ora dell’inizio delle operazioni, la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte è idonea a garantire il diritto di difesa anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente già nominato

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Cass. pen. n. 2885/1999

In tema di operazioni peritali, in caso di prosieguo delle stesse fissato dal perito, l’avviso dato al difensore della parte è atto a soddisfare l’esigenza di assistenza e rappresentanza della stessa; nel caso, pertanto, in cui tale avviso sia stato effettuato, non comporta nullità la omissione di analoga comunicazione al consulente di parte.

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Cass. pen. n. 3643/1998

Il difensore che ne abbia fatto richiesta ha diritto di assistere alle operazioni peritali. Ne segue che, nel giudizio di cognizione la sua esclusione dà luogo, indipendentemente dalla presenza, o non, dei consulenti di parte, a nullità di ordine generale attinente all’assistenza dell’imputato. Tale conclusione va estesa al patrocinio dell’interessato nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, nei quali, sebbene l’espletamento della perizia non sia soggetto a particolari formalità, deve pur sempre essere garantito il rispetto del contraddittorio e l’esercizio dei connessi poteri difensivi. [Fattispecie relativa ad esclusione della presenza del difensore, che aveva presentato apposita istanza, a perizia medica disposta nei confronti di condannato che aveva chiesto il differimento dell’esecuzione della pena].

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Cass. pen. n. 1079/1995

Qualora un consulente di parte venga nominato successivamente al regolare inizio delle operazioni peritali e prima della fissazione di una nuova data per la loro prosecuzione, le modalità di comunicazione di essa devono ritenersi libere, in considerazione dell’assenza di formalità che, a norma dell’art. 229, comma secondo, c.p.p., caratterizza questa fase del procedimento.

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