Cass. pen. n. 425 del 23 novembre 2023

Testo massima n. 1


ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Ordinanza - Irrevocabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.


Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività e che è soggetto a impugnazione è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, salva l'emersione di elementi di novità. (Fattispecie relativa a un provvedimento, emesso in sede di esecuzione, con cui era stata revocata la precedente ordinanza di riconoscimento della continuazione tra diverse sentenze).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 5099 del 1999

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

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