14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7634 del 19 febbraio 2015
Testo massima n. 1
In tema d’intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell’istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall’estero in un nodo situato in Italia [ e a maggior ragione di quelle in partenza dall’Italia verso l’estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale ] non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l’attività d’intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all’assistenza giudiziaria all’estero unicamente per gli interventi da compiersi all’estero per l’intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero.
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