Cass. pen. n. 29132 del 9 luglio 2013

Testo massima n. 1


L'art. 289 c.p.p. non prevede che l'ordinanza che disponga la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio debba indicare un termine di efficacia, applicandosi, infatti, la regola generale prevista per le misure interdittive dall'art. 308, comma secondo, c.p.p..

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