Art. 289 – Codice di procedura penale – Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio [c.p. 357] o servizio [c.p. 358], il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione [314-360], la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1 . Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294.

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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