Cass. pen. n. 42618 del 20 settembre 2023

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Sottrazione di denaro - Successivo conferimento dello stesso per aumento di capitale - Bancarotta "riparata" - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.


Non è configurabile la bancarotta cosiddetta "riparata" nel caso in cui le somme distratte dalla società vengano poi conferite nella stessa per sottoscrivere un aumento di capitale. (In motivazione la Corte ha precisato che, con tale attività, l'autore della sottrazione non si limita a far rientrare nella società il danaro sottratto, ma consegue potenziali pretese in ordine alla distribuzione degli utili e all'attribuzione del patrimonio sociale) (Conf.: n. 4461 del 1994,

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 1816 del 2012

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

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