14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13038 del 27 marzo 2015
Testo massima n. 1
La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento può essere legittimamente disposta solo se non sono scaduti i termini di fase e, una volta deliberata, è immediatamente operativa, non potendone essere differita la decorrenza al momento di naturale scadenza. [ In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza di sospensione avesse “coperto” tutto il periodo intercorrente tra la sua adozione e la sentenza di primo grado, ivi compreso quello decorso “medio tempore” dopo una sentenza di incompetenza e fino alla ritrasmissione degli atti al giudice che aveva emesso il provvedimento di sospensione, sebbene il termine “ordinario” di fase non fosse ancora scaduto al momento della sentenza di incompetenza ].
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