Cass. pen. n. 45140 del 31 ottobre 2014
Testo massima n. 1
In sede di impugnazione cautelare, l'ordinanza di ripristino della custodia in carcere, erroneamente adottata dal giudice procedente dopo la pronuncia della sentenza di condanna nonostante l'assenza di pregresso titolo coercitivo per i reati posti a fondamento del provvedimento restrittivo, può essere riqualificata come ordinanza genetica di applicazione della misura custodiale ai sensi dell'art. 275, comma primo bis, cod.proc.pen. e confermata dal Tribunale in relazione ad esigenze cautelari diverse dal pericolo di fuga, così come l'appello proposto contro di essa deve essere riqualificato come riesame, senza che il mancato rispetto dei termini prescritti per tale rimedio determini la perdita di efficacia della misura.
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