Cass. pen. n. 38074 del 17 settembre 2014
Testo massima n. 1
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dall'indagato avverso l'ordinanza di rigetto di richiesta di revoca della misura cautelare personale, è utilizzabile la documentazione prodotta dalla difesa, riguardante elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti, sempre che i nuovi elementi probatori riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare, siano idonei a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta, e sia stato assicurato, in ordine ad essi, il contraddittorio delle parti, eventualmente mediante la concessione di un congruo termine a favore del P.M.