Cass. pen. n. 53376 del 22 dicembre 2014
Testo massima n. 1
Nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive meno gravi. (Fattispecie nella quale il gip rigettava la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari e il tribunale della libertà, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applicava all'indagato la misura meno gravosa del divieto di dimora).