Cass. pen. n. 12825 del 19 marzo 2013
Testo massima n. 1
Il provvedimento con cui è disposto l'aggravamento di una misura cautelare ai sensi dell'art. 276 c.p.p., non è ricorribile immediatamente per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma secondo, c.p.p., ma è impugnabile, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., con l'appello davanti al tribunale della libertà. (Nella specie, la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale competente).