Cass. pen. n. 15804 del 16 aprile 2015

Testo massima n. 1


In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire.

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