Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29660 del 8 luglio 2004

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29660 del 8 luglio 2004

Testo massima n. 1

La identificazione non completa del soggetto che presenti personalmente la querela, da parte dell’autorità che la riceve, non determina la nullità o inammissibilità dell’atto, ma una semplice irregolarità di carattere amministrativo sfornita di sanzione processuale, sia in quanto tali conseguenze non sono previste dalla legge sia in considerazione della ratio della norma di cui all’art. 337 c.p.p. che mira esclusivamente ad assicurarsi che la volontà di perseguire il colpevole provenga dal soggetto legittimato a proporre la querela.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze