Art. 337 – Codice di procedura penale – Formalità della querela
1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia [331-333] ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale [136] in cui essa è ricevuta è sottoscritto [110] dal querelante o dal procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2211/2025
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Cass. civ. n. 26263/2024
In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato).
Cass. civ. n. 23623/2024
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.
Cass. civ. n. 20034/2024
In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.
Cass. civ. n. 19388/2024
In tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione.
Cass. civ. n. 16412/2024
In tema di querela, la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non costituisce di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria.
Cass. civ. n. 12123/2024
Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Cass. civ. n. 12074/2024
In tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile.
Cass. civ. n. 10686/2024
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
Cass. civ. n. 10318/2024
In tema di scioglimento del matrimonio, la domanda di un genitore, volta ad ottenere provvedimenti relativi all'amministrazione del patrimonio personale del figlio minore, ove il contrasto con l'altro genitore sia insorto dopo la conclusione del procedimento di divorzio, va proposta dinanzi al giudice tutelare, competente, altresì, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., alla nomina del curatore speciale, stante il conflitto di interessi dei genitori con il minore, ed alla liquidazione del relativo compenso, non potendo trovare applicazione l'art. 38 disp.att. c.c., che opera nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ex artt. 710 c.p.c. o 337-quinquies c.c..
Cass. civ. n. 9442/2024
In tema di bigenitorialità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscano, in via esclusiva o aggiuntiva, sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, escludendo i pernottamenti (e dunque, non consentendo al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale) sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
Cass. civ. n. 8920/2024
In caso di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvocato, l'apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, in quanto l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al "difensore".
Cass. civ. n. 7952/2024
Nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.
Cass. civ. n. 7169/2024
In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.
Cass. civ. n. 2710/2024
E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.
Cass. civ. n. 2536/2024
In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale).
Cass. civ. n. 197/2024
Nell'ambito dei procedimenti minorili, la proposizione del reclamo, per la cui ammissibilità é necessaria la formulazione di specifici motivi di impugnazione, impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale (il bene della vita) del procedimento, che va individuato nell'affidamento e nel collocamento dei minori in modo conforme al loro superiore interesse, indipendentemente dalla circostanza che sia stato proposto altro reclamo incidentale. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, pur accogliendo il reclamo proposto dalla madre, aveva ritenuto che la mancata proposizione del reclamo da parte del padre avesse dato luogo ad un giudicato rispetto alla statuizione assunta in primo grado nei suoi confronti, rimanendo così preclusa ogni valutazione sul possibile diverso collocamento ed affidamento dei minori anche al padre).
Cass. civ. n. 51592/2023
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso dal proponente, pur se privo di delega scritta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di una società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l'ufficio della Procura della Repubblica da soggetto non identificato).
Cass. civ. n. 43364/2023
Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale sia strumentale anche al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza sia nota all'agente.
Cass. civ. n. 35385/2023
In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante).
Cass. civ. n. 34560/2023
L'ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione, con la conseguenza che esso è obbligatorio in tutti i procedimenti in cui il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, quale portatore di interessi sui quali il provvedimento giudiziale è in grado di incidere. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'obbligatorietà dell'ascolto nell'ambito di un giudizio, vertente tra i genitori, di responsabilità per danno da privazione del rapporto genitoriale, in quanto destinato a culminare in una pronuncia non concernente la sfera giuridica del minore, che non produce alcuna modificazione delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di filiazione con ciascuno dei genitori, né incide sui suoi specifici interessi).
Cass. civ. n. 33813/2023
L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni. (Fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).
Cass. civ. n. 32466/2023
In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età.
Cass. civ. n. 26875/2023
sull’estensione dell’obbligo di contribuzione - Occupazione equivalente a quella desiderata - Necessità - Esclusione. I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.
Cass. civ. n. 26820/2023
In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori).
Cass. civ. n. 24972/2023
In materia di affidamento dei minori, il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel confermare l'affidamento della minore al servizio sociale, aveva attribuito rilevanza decisiva alla conflittualità tra i genitori, senza considerare che tale condizione derivava dal fatto che, mentre il padre della minore aveva deciso di allontanarsi da un ambiente criminale cui in passato aveva aderito, collaborando con la giustizia, la madre non aveva condiviso tale scelta, mantenendo legami con il sodalizio criminale).
Cass. civ. n. 24626/2023
In tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore.
Cass. civ. n. 23501/2023
Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.
Cass. civ. n. 23247/2023
In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere.
Cass. civ. n. 22048/2023
In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minorenne, prescritta dall'art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967 quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato la decisione del giudice tutelare di autorizzare il rilascio del passaporto in favore del marito della ricorrente, genitore di figli minorenni, precisando altresì come gravi sul genitore tenuto all'adempimento dell'obbligo alimentare dimostrare, anche se abbia già ottenuto il passaporto, il rispetto dei doveri derivanti dalla qualità di genitore).
Cass. civ. n. 19532/2023
In tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie che si caratterizzano per la costanza e prevedibilità del loro ripetersi, sono connotate non solo dalla imprevedibilità, ma altresì dalla rilevanza, sicché vi rientrano anche i costi sostenuti per l'alloggio del figlio che frequenti studi universitari lontano dal luogo di residenza, stante quantomeno la loro usuale rilevanza, per il riconoscimento dei quali è, pertanto, necessario l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.
Cass. civ. n. 17903/2023
In tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.
Cass. civ. n. 16159/2023
Nel caso in cui la domanda di equa riparazione sia proposta in pendenza del giudizio presupposto, in cui sia stato accertato il diritto di valore inferiore quello della causa, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, tale pronuncia ha efficacia nel giudizio di equa riparazione, immediatamente e a prescindere dal suo passaggio in giudicato in forza dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 14564/2023
In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata).
Cass. civ. n. 12305/2023
In tema di assegnazione della casa familiare, in caso di alienazione dell'immobile non sussiste in capo al coniuge assegnatario alcun diritto di prelazione modellato sulla falsariga di quello di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della l. n. 431 del 1998, poiché la tutela degli interessi, prioritariamente dei figli alla stabilità dell'abitazione, sottesi alla predetta assegnazione è soddisfatta in modo adeguato dal regime di trascrivibilità del provvedimento con il quale essa è disposta, nonché in modo proporzionato, rispetto alla tutela di altri interessi concomitanti, garantiti e tutelati in caso di compravendita, mediante la provvista monetaria costituita dal corrispettivo della stessa.
Cass. civ. n. 10974/2023
In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo.
Cass. civ. n. 10423/2023
L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
Cass. civ. n. 10183/2023
Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica domanda risarcitoria).
Cass. civ. n. 7193/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno.
Cass. civ. n. 6802/2023
incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e tendenziale stabilità.
Cass. civ. n. 6545/2023
In tema di IMU, le agevolazioni inerenti all'abitazione principale ed alle relative pertinenze spettano al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012.
Cass. civ. n. 6544/2023
In tema di IMU, la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori.
Cass. civ. n. 6503/2023
Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 5738/2023
In tema di affidamento condiviso, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel disporre un regime di affido condiviso del minore con diritto di visita paritetico, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre, ove il minore, in età prescolare, era cresciuto, senza valutare l'interesse di quest'ultimo a non veder modificato il proprio habitat domestico).
Cass. civ. n. 4145/2023
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Principio affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre).
Cass. civ. n. 4056/2023
In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio confermando la decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c.d. "super" esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima).
Cass. civ. n. 3117/2023
Il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni, sicché sono in tal caso configurabili anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico. (Fattispecie relativa ad agente che aveva opposto resistenza a due carabinieri in servizio di ordine pubblico in occasione di una manifestazione sportiva, cagionando ad uno di loro lesioni personali gravi).
Cass. civ. n. 2829/2023
In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).
Cass. civ. n. 2670/2023
In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.
Cass. civ. n. 1474/2023
In tema di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, il genitore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente è legittimato a costituirsi parte civile "iure proprio" nel processo a carico dell'ex coniuge, in quanto, sopportando l'onere del mantenimento di un soggetto incapace economicamente di farvi fronte da sé, è titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente, al risarcimento del danno.
Cass. pen. n. 51565/2016
È priva dei requisiti di validità richiesti dall'art. 337, comma terzo, cod. proc. pen., la querela presentata da uno soltanto dei due procuratori speciali, muniti di poteri a firma congiunta, di una persona giuridica privata, qualora tale querela non contenga l'autentica della sottoscrizione dell'altro procuratore speciale.
Cass. pen. n. 13813/2015
È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente. (Nella specie la Corte ha affermato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale e che l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto).
Cass. pen. n. 6342/2015
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la querela, con firma autenticata dal difensore, inviata per posta, risultandone accertata la sicura provenienza).
Cass. pen. n. 52601/2014
La querela spedita a mezzo posta deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell'art. 337, c.p.p., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l'istanza punitiva deve ritenersi inesistente.
Cass. pen. n. 26268/2013
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza.
Cass. pen. n. 44968/2012
Ai fini della validità della querela è sufficiente l'uso della espressione "si faccia giustizia", in quanto costituisce manifestazione della volontà di perseguire penalmente il soggetto denunciato.
Cass. pen. n. 41128/2008
La querela proposta da soggetto in atto non residente o reperibile in Italia e presentata da difensore incaricato che ne abbia autenticato la sottoscrizione, si presume valida salvo prova contraria, solo se l'attestazione del difensore, abilitato all'esercizio della professione nel territorio nazionale, offre certezza dell'apposizione della stessa sottoscrizione in sua presenza e nello stesso territorio. (Nella specie in calce alla querela figurava l'indicazione «Londra-Roma » significativa di luoghi e di tempi diversi con conseguente attestazione priva del requisito d'unicità ).
Cass. pen. n. 38905/2008
La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto legittimato, e, dunque, anche dal difensore, pur se tacitamente nominato semprechè, in tale caso, la volontà di nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni rese dalla parte nella querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore medesimo.
Cass. pen. n. 15210/2007
In tema di ritualità della querela, la mancata identificazione del querelante, secondo il disposto dell'articolo 337, comma 4, del c.p.p., rende l'atto di querela invalido, mancando la prova che la persona indicata sia effettivamente la parte offesa legittimata a proporre la querela. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 15148/2007
In tema di ritualità della querela, la mancata indicazione delle modalità con le quali il pubblico ufficiale che la riceve perviene alla identificazione del soggetto che la propone o deposita, non genera invalidità dell'atto, ma, al più, una irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 37214/2006
Non sussiste la legittimazione del direttore di un esercizio commerciale a proporre querela, a meno che egli non provi la qualità di legale rappresentante della società con il potere di spenderne il nome anche sul piano processuale.
Cass. pen. n. 30044/2006
Ai fini della ritualità della presentazione della querela, l'articolo 337, comma quarto, c.p.p., laddove si prevede che l'autorità che riceve la querela deve provvedere — tra l'altro — alla identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione). Ne deriva non solo che non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma anche che, quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo.
Cass. pen. n. 26549/2006
In tema di presentazione dell'atto di querela, è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia).
Cass. pen. n. 19198/2006
La querela può essere validamente presentata anche ad un ufficio giudiziario diverso da quello del P.M. (nella specie, tribunale anzichè procura della Repubblica) atteso che anche in tal caso vengono rispettati i requisiti della certezza della provenienza e della certezza della presentazione, in ragione della potestà certificativa riconosciuta in capo all'ufficio ricevente.
Cass. pen. n. 29660/2004
La identificazione non completa del soggetto che presenti personalmente la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non determina la nullità o inammissibilità dell'atto, ma una semplice irregolarità di carattere amministrativo sfornita di sanzione processuale, sia in quanto tali conseguenze non sono previste dalla legge sia in considerazione della ratio della norma di cui all'art. 337 c.p.p. che mira esclusivamente ad assicurarsi che la volontà di perseguire il colpevole provenga dal soggetto legittimato a proporre la querela.
Cass. pen. n. 27069/2004
Deve ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, sulla base di una ritenuta nullità dell'atto di querela per la mancanza di taluno dei requisiti formali previsti dall'art. 337 c.p.p., disponga la restituzione degli atti al P.M., così dando luogo ad una situazione di stasi del procedimento, attesa l'impossibilità, da parte del medesimo pubblico ministero, di influire sulla eventuale rinnovazione di un atto proprio della persona offesa.
Cass. pen. n. 21015/2003
In tema di querela, qualora uno stesso atto contenga due sottoscrizioni della parte, una in calce all'esposizione dei fatti ed alla manifestazione della volontà che si proceda, l'altra sotto la nomina del difensore, incaricato anche del deposito della querela, la autenticazione del difensore, immediatamente successiva, si riferisce ad entrambe le firme ed attesta che anche la sottoscrizione della querela è vera e genuina.
Cass. pen. n. 17640/2003
Quando si tratta di società di capitali, l'onere di indicare nell'atto di querela la fonte specifica dei poteri di rappresentanza dell'ente è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 c.c. che costituisce la fonte della legittimazione.
Cass. pen. n. 11386/2003
Ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, il giudice può prendere in esame il complessivo comportamento della persona offesa e dar conto degli elementi su cui ha fondato la sua valutazione; mentre, tale valutazione non può essere fondata unicamente in base al contenuto della denunzia di un fatto reato alla polizia giudiziaria in quanto tale deduzione implica l'annullamento della distinzione tra i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela.
Cass. pen. n. 41227/2002
L'identificazione della persona che propone la querela, ex art. 337, comma 4, c.p.p., da parte dell'autorità che la riceve, può ben essere successiva alla sua proposizione, purché avvenga entro i termini di cui all'art. 124 c.p.
Cass. pen. n. 32190/2002
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non genera l'invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla conseguente rituale costituzione di parte civile).
Cass. pen. n. 31646/2002
La presentazione alla polizia giudiziaria dell'atto di querela privo di sottoscrizione deve ritenersi equiparata alla presentazione orale della querela stessa, ammessa dall'art. 337, primo comma, c.p.p., e l'atto di ratifica equivale ad una conferma della narrazione dei fatti contenuta nell'atto scritto, sicché la sottoscrizione del verbale di ratifica equivale alla sottoscrizione della querela orale prevista dal secondo comma dell'art. 337 stesso codice.
Cass. pen. n. 32697/2001
La mancata identificazione, da parte dell'Autorità ricevente, della persona che propone la querela, rende l'atto invalido, né esso è successivamente sanato dalla irrituale e tardiva identificazione del querelante da parte del giudice, cui non compete tale attività.
Cass. pen. n. 31704/2001
Deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso l'apposito sportello degli uffici della procura della Repubblica e ricevuta dalla persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l'atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'atto sia stato ricevuto da funzionario competente.
Cass. pen. n. 70/2001
In assenza di una espressa sanzione di inammissibilità, la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela da parte dell'autorità che la riceve, non è causa di invalidità dell'atto qualora risulti comunque certo che il proponente è, in effetti, colui al quale la legge attribuisce il diritto di querela. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza di una valida identificazione dei querelanti sulla base della conformità dei loro dati personali indicati nella querela con quelli risultanti da alcuni certificati di pronto soccorso relativi agli stessi querelanti).
Cass. pen. n. 3031/2001
In assenza di speciale mandato conferito ai sensi degli artt. 122 e 336 c.p.p., l'amministratore di un condominio non è legittimato a proporre querela, pur se relativa ad un fatto lesivo del patrimonio condominiale (nella specie, appropriazione di energia elettrica condominiale), in quanto la querela, costituendo un presupposto della validità dell'esercizio dell'azione penale e non un semplice mezzo di cautela processuale o sostanziale, non può essere ricompresa fra gli atti di gestione dei beni o conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio spettanti all'amministratore.
Cass. pen. n. 13055/2000
Un atto di querela già formato e sottoscritto dal querelante, il quale lo presenti quindi ad un ufficio di polizia giudiziaria, non perde efficacia per il solo fatto che il c.d. verbale di ratifica previsto dall'art. 337, comma 4, c.p.p. sia privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 6252/2000
In tema di formalità della querela, l'autenticazione della sottoscrizione è necessaria quando la dichiarazione di querela viene proposta da un soggetto privato, sia come singolo, sia come legale rappresentante di un ente o di un'associazione. La stessa necessità non sussiste quando la dichiarazione di querela provenga da un pubblico ufficiale in considerazione delle annotazioni dell'atto, formato da pubblico ufficiale, che avvengono in pubblici registri dei quali è doverosa la tenuta. (Nella fattispecie, anche se trasmessa a mezzo posta, la querela proposta dal responsabile di un ente pubblico (direttore generale delle entrate), era corredata da elementi sufficienti (quali i bolli propri dell'ufficio) che, salvo prova contraria, attestano la sicura provenienza dell'atto).
Cass. pen. n. 1173/2000
Ai fini della validità della querela non è necessario che l'identificazione del querelante avvenga a mezzo della esibizione di un documento di identificazione al pubblico ufficiale che riceve l'atto. Ed invero, lo stesso pubblico ufficiale ricevente può attestare validamente l'identità del proponente per sua diretta conoscenza ovvero dichiarando di avere altrimenti proceduto alla identificazione (ad esempio a mezzo testi), purché provveda a dare comunque conto dell'attività compiuta per avere certezza della provenienza dell'atto.
Cass. pen. n. 1697/2000
In tema di formalità della querela, la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma secondo c.p.p. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta l'obbligo di materiale presentazione nelle mani del pubblico ministero, il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che per legge ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo.
Cass. pen. n. 4695/2000
In tema di atti processuali, vigendo il principio di presunzione della loro regolarità e, dunque, dell'uso corretto ed appropriato dei termini tecnici adoperati, il giudice non è tenuto a procedere di ufficio ad accertare la rispondenza al vero della situazione processuale quando essa sia stata descritta con l'uso di espressioni legali e tipiche del nostro sistema normativo. (Fattispecie in cui sul documento contenente un atto di querela era stata apposta la annotazione «pervenuto» e non quella «ricevuto». La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato e nel rilevare che con il primo termine si indica l'inoltro dell'atto a mezzo di un incaricato tramite spedizione, senza alcuna certificazione della provenienza dello stesso e della identità del proponente, ha ritenuto sussistente la improcedibilità dell'azione penale).
Cass. pen. n. 299/2000
Fra gli atti “relativi alla procedibilità” che, ai sensi dell'art. 431 lett. a) c.p.p., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche l'attestazione prevista dall'art. 337, comma quarto, c.p.p. della data e del luogo di presentazione della querela, come pure quella dell'avvenuta identificazione del querelante. Ne consegue che, ove tali attestazioni, per errore, non siano state di fatto inserite in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ai sensi dell'art. 491, secondo comma, c.p.p. e può essere chiesto che l'inserimento abbia luogo in tale sede. Ove neppure ciò sia fatto, nessun equipollente può sostituire le formalità mancanti, onde correttamente il giudice del merito dichiara non doversi procedere per difetto di querela.
Cass. pen. n. 5668/2000
Nell'ipotesi di querela recapitata per posta la sottoscrizione dell'atto è condizione ineludibile di validità sotto il profilo dell'identificazione del querelante. (In aderenza al principio la Corte ha escluso l'esistenza dei requisiti di validità nel caso di timbro apposto in calce all'atto di querela recante la dizione «visto per la ricezione della presente denunzia» e firmato dal Maresciallo Comandante della Stazione di Carabinieri).
Cass. pen. n. 13490/1999
La mancata identificazione del proponente da parte dell'autorità che ha ricevuto la querela non genera invalidità dell'atto bensì integra una mera irregolarità di ordine amministrativo, del tutto irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale.
Cass. pen. n. 8742/1999
La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'articolo 337, comma primo, c.p.p., dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'articolo 39 disp. att., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva della parte svolta nel successivo giudizio.
Cass. pen. n. 7845/1999
L'art. 337, terzo comma, c.p.p. non commina la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica che ha proposto l'istanza di punizione. In siffatta evenienza, pertanto, non si verifica nullità, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità sancito dall'art. 177 c.p.p.
Cass. pen. n. 7842/1999
In tema di autenticazione della sottoscrizione in calce alla querela, nelle ipotesi in cui sia spedita per posta o sia recapitata da un incaricato, se l'atto provenga da un pubblico ufficiale, non occorre alcuna autenticazione, necessaria esclusivamente per la scrittura privata. L'attività con cui la pubblica amministrazione attesta la veridicità della firma di un pubblico funzionario apposta in calce ad atti destinati a essere impiegati al di fuori dell'amministrazione medesima è la legalizzazione, istituto attualmente regolato dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15. Tuttavia, tale legge stabilisce che (art. 18) il funzionario o il pubblico ufficiale devono indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio, e che, fatta eccezione per due specifiche ipotesi (le firme dei capi di scuole parificate o legalmente riconosciute e le firme di atti da e per l'estero), non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra gli atti dai medesimi formati. Se ne ricava che sono esenti dalla legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari su atti formati dai medesimi nello Stato e da far valere nello Stato, purché siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e all'ufficio di appartenenza, con la conseguenza che per la querela presentata dal pubblico funzionario, non è richiesta né l'autenticazione né la legalizzazione della sottoscrizione.
Cass. pen. n. 3744/1999
La formalità relativa all'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, prevista dall'art. 337, comma 3, c.p.p. — allorquando la querela venga proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione — non è prescritta a pena di nullità e non costituisce condizione di validità della querela medesima. Ed invero le cause di nullità devono essere espressamente previste come tali dalla legge, secondo il principio di tassatività fissato dall'art. 117 c.p.p.; il potere di agire in giudizio del legale rappresentante di una persona giuridica si riconnette all'esistenza di un effettivo rapporto tra il primo e l'ente rappresentato, da cui derivino i poteri di rappresentanza e soltanto alla mancanza di tale rapporto si ricollega l'inefficacia della querela proposta e non, invece, alla mancata enunciazione formale della fonte del potere di rappresentanaza.
Cass. pen. n. 12745/1998
In tema di formalità della querela, anche qualora l'atto sia presentato negli uffici della Procura della Repubblica, ai fini della sua validità occorre che il presentatore sia identificato, discendendo tale adempimento dal comma quarto dell'art. 337 c.p.p., che prevede, senza eccezioni, l'onere della identificazione ad opera della «autorità che riceve la querela».
Cass. pen. n. 12339/1998
La disposizione dell'art. 337 c.p.p., secondo la quale la dichiarazione di querela, recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, deve recare la sottoscrizione autenticata, è applicabile anche nel caso in cui l'atto promani da un rappresentante della pubblica amministrazione. L'anzidetta disposizione non reca, infatti, alcuna deroga al principio, e d'altra parte, se l'organizzazione della pubblica amministrazione garantisce un maggior margine di sicurezza in ordine alla provenienza dell'atto, non è completamente eliminato il rischio che l'atto stesso possa recare una sottoscrizione di soggetto che non sia il suo autore apparente.
Cass. pen. n. 3205/1998
La mancata identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto incaricato dalla persona offesa di depositare l'atto di querela, non determina alcuna invalidità dell'atto medesimo, sempre che questo sia sottoscritto dal querelante e la firma risulti autenticata nelle forme di legge.
Cass. pen. n. 7174/1996
L'autenticazione della sottoscrizione apposta sulla querela, richiesta dall'art. 337, comma 1, c.p.p. nel caso in cui l'istanza punitiva venga recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, non può avere alcun equipollente. (Nella fattispecie, relativa a querela presentata, con sottoscrizione non autenticata, da un legale, la cui nomina era certa, era stato sostenuto che costui, in quanto persona in speciale e qualificato rapporto con il querelante, non poteva considerarsi come qualsiasi altro latore. La Corte di cassazione, nell'enunciare il principio sopra massimato, ha evidenziato che il legale, nonostante la particolare qualità, resta sempre un semplice veicolo di inoltro dell'istanza punitiva).
Cass. pen. n. 1390/1996
Per proporre querela non è richiesta una formula sacramentale, ma deve manifestarsi in forma esplicita o implicita la volontà di chiedere la punizione del colpevole. Tale intenzione non può però essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denunzia e quando il tenore di questa risulti assolutamente equivoco sotto questo profilo, essa deve essere interpretata, sia per il generale canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c., sia per il principio generale vigente nel settore penale in dubio pro reo, nel senso di escludere la natura di querela dell'atto di denuncia. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi querela la denuncia di un abuso sessuale interpretabile come semplice istanza di diffida, seguita da una formale querela presentata però oltre il termine massimo previsto dalla legge).
Cass. pen. n. 9297/1994
È pienamente valida la querela presentata dal socio accomandatario di una società in accomandita semplice, legittimato ai sensi dell'art. 2318 c.c., senza che sia necessaria l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, in quanto conferitigli ex lege.
Cass. pen. n. 3715/1994
In tema di querela delle persone giuridiche, l'indicazione della fonte del potere di rappresentanza, che deve presentare anche il carattere della specificità, costituisce un onere espresso a carico di colui che dall'asserita rappresentanza trae legittimazione a proporla, e concorre a integrare vero e proprio requisito di ammissibilità dell'atto. (Fattispecie relativa ad atto di querela, ritenuto inefficace, presentato da persona dichiaratasi amministratrice unica di una società a responsabilità limitata, senza la contestuale indicazione della fonte del potere di rappresentanza).
Cass. pen. n. 10144/1992
Nel caso di appropriazione indebita consumata ai danni di una società in accomandita semplice, è pienamente valida la querela presentata dal socio accomandatario, legittimato a sensi dell'art. 2318 c.c., senza che sia necessaria l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, che al socio accomandatario sono conferiti ex lege. Detta indicazione (art. 337 n. 3 c.p.p.) è, invece, condizione di validità della querela allorché si tratti di società di capitali.