Cass. pen. n. 39452 del 24 settembre 2013

Testo massima n. 1


Nella motivazione della convalida del fermo il giudice deve far riferimento a concreti e specifici elementi di fatto risultanti dagli atti con riferimento ai parametri normativi che nella realtà consentono e legittimano la misura precautelare nei confronti di persona gravemente indiziata di reato, non essendo a tal fine sufficiente l'utilizzazione di formule di stile, adattabili a qualsiasi situazione, senza che ciò comporti una verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria cui è attribuita una sfera di discrezionalità. (Nella specie è stata ritenuta incoerente la motivazione con la quale il G.i.p. aveva escluso la sussistenza del pericolo di fuga, nonostante il fermato - gravemente indiziato di violenza sessuale e del reato di cui all'art. 497 ter c.p. - avesse rivelato, nell'interrogatorio, la sua intenzione di trasferirsi all'estero per trovare lavoro "il più presto possibile").

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