Art. 384 – Codice di procedura penale – Fermo di indiziato di delitto
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini [348], gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa [352 2].
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3892/2025
In sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dall'abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare, anche sulla base degli elementi acquisiti in udienza nel contraddittorio delle parti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che espongano a rischio, grave e attuale, la vita o l'integrità fisica della persona offesa.
Cass. civ. n. 2365/2025
In tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio.
Cass. civ. n. 31704/2024
In tema di misure precautelari, il divieto accessorio di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., può essere imposto, in ragione dei principi di tassatività e tipicità delle misure limitative della libertà personale, solo congiuntamente all'allontanamento urgente dalla casa familiare, anche nelle forme del divieto di rientro.
Cass. civ. n. 27718/2024
In tema di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, la conferma dell'autorizzazione verbale all'allontanamento, resa dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, non richiede l'adozione di una forma determinata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la conferma contenuta nella richiesta di convalida avanzata dal pubblico ministero).
Cass. civ. n. 27411/2024
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980,
Cass. civ. n. 14253/2024
In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa.
Cass. civ. n. 10337/2024
In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello).
Cass. civ. n. 6700/2024
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo
Cass. civ. n. 5253/2024
L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del rinvio potesse rimettere in discussione l'applicabilità del principio di non contestazione affermata in sede cassatoria, così come la ritualità della notifica dell'atto di deferimento dell'interrogatorio formale, pure affermata in sede di legittimità, essendogli unicamente consentito di valutare le conseguenze probatorie derivanti dalla mancata risposta all'interpello ex art. 232 c.p.c.).
Cass. civ. n. 3150/2024
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l'effettivo possesso dei beni per i fini di cui all'art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte d'Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l'accertamento dell'effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma).
Cass. civ. n. 3134/2024
La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.
Cass. civ. n. 48749/2023
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta).
Cass. civ. n. 48560/2023
E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Cass. civ. n. 37634/2023
663 INDAGINI PRELIMINARI - 110 casi INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CASI - Mancata convalida del fermo - Interesse all'impugnazione del pubblico ministero - Sussistenza - Ragioni. In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto, in ragione del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell'arresto e del fermo. (Conf.: n. 3410 del 1993,
Cass. civ. n. 37154/2023
È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.
Cass. civ. n. 33346/2023
In tema di concordato preventivo, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, non è consentito procedere ad una nuova valutazione della fattibilità del piano concordatario ove la sentenza di merito sia stata cassata per violazione dell'obbligo di accantonamento dei crediti erariali contestati, poiché, in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Cass. civ. n. 29879/2023
Atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto ammissibile in fase di rinvio la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà, nonostante che la domanda originariamente formulata avesse ad oggetto esclusivamente l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).
Cass. civ. n. 17416/2023
Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Cass. civ. n. 14624/2023
In tema di giudizio di rinvio, poiché il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d'ufficio, nel caso di ricorso per cassazione avverso la decisione adottata in sede di rinvio, il giudice di legittimità è tenuto a rendere la decisione finale conforme alle regole eurounitarie, anche discostandosi dal principio di diritto precedentemente formulato e superando il vincolo derivante dall'art. 384, comma 2, c.p.c. in caso di contrasto con il diritto unionale.
Cass. civ. n. 9660/2023
Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..
Cass. civ. n. 1669/2023
Il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all'"error in procedendo", in particolare all'"error in iudicando de modo procedendi" (cioè all'errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazione dipenda dall'erronea soluzione di una "quaestio iuris" o di una "quaestio facti", trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo.
Cass. pen. n. 52009/2016
In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione "ex ante", desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga).
Cass. pen. n. 39452/2013
Nella motivazione della convalida del fermo il giudice deve far riferimento a concreti e specifici elementi di fatto risultanti dagli atti con riferimento ai parametri normativi che nella realtà consentono e legittimano la misura precautelare nei confronti di persona gravemente indiziata di reato, non essendo a tal fine sufficiente l'utilizzazione di formule di stile, adattabili a qualsiasi situazione, senza che ciò comporti una verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria cui è attribuita una sfera di discrezionalità. (Nella specie è stata ritenuta incoerente la motivazione con la quale il G.i.p. aveva escluso la sussistenza del pericolo di fuga, nonostante il fermato - gravemente indiziato di violenza sessuale e del reato di cui all'art. 497 ter c.p. - avesse rivelato, nell'interrogatorio, la sua intenzione di trasferirsi all'estero per trovare lavoro "il più presto possibile").
Cass. pen. n. 26693/2013
È legittimo il fermo emesso dal pubblico ministero a seguito di sentenza di condanna di primo grado in presenza del pericolo di fuga, non ostando a tale provvedimento le previsioni di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p.p. e al quarto comma dell'art. 307 c.p.p. che si riferiscono soltanto al fermo della polizia giudiziaria.
Cass. pen. n. 19733/2013
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, c.p.p., è legittimo il fermo di persona indiziata di delitto disposto dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorché ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia. (Nell'applicare tale principio, la Corte ha chiarito che l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 c.p.p., non si riferisce al provvedimento di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione).
Cass. pen. n. 4690/2012
In tema di prova dichiarativa, le situazioni disciplinate, rispettivamente, dall'art. 384, comma primo e comma secondo, c.p., sono diverse e tra loro alternative. Ne discende che, ove sia configurabile la causa di esclusione della punibilità prevista dal secondo comma della su citata disposizione, deve ritenersi irrilevante la circostanza della spontanea presentazione al P.M. da parte del dichiarante, poichè la stessa non esclude l'applicazione delle disposizioni di garanzia previste dagli artt. 197 ss. c.p.p., espressamente richiamate dall'art. 362 c.p.p.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo necessario chiarire la veste assunta dai dichiaranti al momento della loro spontanea presentazione dinanzi al P.M.).
Cass. pen. n. 38782/2008
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, c.p.p., il fermo di persona indiziata di delitto può essere reiterato dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorchè ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia. (Nell'applicare tale principio, la Corte ha chiarito che l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 c.p.p., si riferisce al provvedimento del giudice richiesto del ripristino della misura e non anche a quello di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione ).
Cass. pen. n. 36897/2007
Il pubblico ministero può adottare un provvedimento di fermo per gli stessi fatti presi in considerazione in occasione di un precedente fermo che sia venuto meno in conseguenza di vizi puramente formali. (Fattispecie in tema di rinnovazione del fermo a seguito di scarcerazione dell'indagato per la perdita di efficacia, per omesso interrogatorio, della misura cautelare applicata all'esito della convalida del primo provvedimento adottato dal pubblico ministero).
Cass. pen. n. 2404/2004
In tema di fermo di indiziato di delitto il giudice, sia pure ai limitati fini della convalida, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto-reato a lui sottoposto anche in modo diverso da quello prospettato dal pubblico ministero richiedente: rientra infatti tra i poteri di controllo quello di individuare, in concreto, l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentita la misura provvisoria e se quindi, correttamente, la polizia giudiziaria l'ha adottata. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. ritenendo legittima la mancata convalida del fermo da parte del Gip il quale aveva rilevato, nell'ipotesi di delitto relativo al traffico di stupefacenti, la sussistenza della attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73).
Cass. pen. n. 28937/2001
In materia di misure precautelari applicate dalla polizia giudiziaria, il giudice dell'udienza di convalida che ravvisi la mancanza dei presupposti per l'arresto in flagranza deve, qualora sussistano i differenti presupposti previsti dall'art. 384 c.p.p., qualificare detta attività come fermo di persona indiziata e provvedere alla relativa convalida. (Fattispecie in cui la Corte, su impugnazione del pubblico ministero, ha ritenuto che erroneamente il giudice, che in esito all'udienza aveva emesso la misura cautelare della custodia in carcere, si fosse limitato a non convalidare l'arresto per carenza del requisito della flagranza, dal momento che la sussistenza del pericolo di fuga — posto a fondamento della misura cautelare — avrebbe imposto di diversamente qualificare, come fermo di persona indiziata, l'attività di polizia giudiziaria, e di procedere alla convalida sotto tale profilo).
Cass. pen. n. 25322/2001
La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa al fermo di persona indiziata di reato, anche nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia già assunto la direzione delle indagini, solo quando, non essendo possibile attendere il provvedimento di quest'ultimo, sopravvengono specifici elementi che rendono fondato il pericolo che il soggetto sia per darsi alla fuga, vale a dire si stia già, in concreto, sottraendo alle ricerche della competente autorità.
Cass. pen. n. 4942/1998
La possibilità di disporre nuovamente la custodia cautelare in carcere dopo la perdita di efficacia per omesso interrogatorio dell'indagato è subordinata alla sua effettiva liberazione e al suo previo interrogatorio. Ne consegue che è illegittimo il ripristino della custodia cautelare nei confronti di indagato liberato solo formalmente, in quanto contestualmente sottoposto a misura restrittiva della libertà a seguito di fermo del P.M. a norma dell'art. 384 c.p.p. in relazione allo stesso fatto per il quale la custodia cautelare era divenuta inefficace; e ciò perché l'autonomia dei due titoli custodiali, in simile evenienza, è solo apparente, risultando essi emessi per il medesimo fatto. (Fattispecie, nella quale il P.M. aveva adottato, all'atto della perdita di efficacia della custodia cautelare, provvedimento di fermo di persona indagata per associazione per delinquere di stampo mafioso e omicidio volontario, facendo in esso riferimento alla stessa motivazione sulla cui base era stata dapprima richiesta e poi emessa la prima ordinanza).
Cass. pen. n. 3364/1998
Ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere, innanzitutto, specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l'indagato si dia alla fuga, sicché lo stesso non può essere ipotizzato, né ritenuto sulla sola base del titolo del reato in ordine al quale si indaga (essendo esso elemento costitutivo limite all'esperibilità del fermo), né della relativa pena edittale, allo stesso modo che contraddice la sua configurabilità la costituzione dell'indagato agli inquirenti nell'immediatezza del fatto.
Cass. pen. n. 780/1998
Il “pericolo di fuga” atto a giustificare, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.p., il fermo dell'indiziato di un delitto, non può dirsi superato a causa della sopravvenuta effettività della fuga sol perché lo stesso indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia “dato alla fuga” (equiparata dall'art. 274, lett. B, c.p.p., ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare ivi prevista, a quella costituita dal “pericolo di fuga”, mentre una tale equiparazione non si rinviene nell'art. 384, comma 1, stesso codice), deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la correttezza della convalida del fermo disposto, sulla base della ritenuta permanenza del “pericolo di fuga”, nei confronti di un soggetto il quale, in quello spesso giorno, subito dopo aver commesso un omicidio, si era allontanato ed era risultato irreperibile alle immediate ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria).
Cass. pen. n. 6924/1998
In tema di fermo di indiziato di delitto, non deve confondersi l'atto di chi si allontana dal luogo in cui è stato consumato il reato, con il “pericolo di fuga” che costituisce il presupposto della misura precautelare; se così non fosse, infatti, il fermo sarebbe eseguibile in tutti i casi in cui l'indiziato non è stato arrestato per il semplice fatto di essere riuscito ad allontanarsi, mentre la legge pretende che il pericolo in questione debba trarsi da elementi “specifici”, ossia dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata proprio nei confronti dei quel singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga (sicché deve escludersene la configurabilità solo perché un coindagato si sia già sottratto alle investigazioni); e “concreti”, sicché non può essere meramente ipotizzato né ritenuto sulla sola base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, perché quest'ultimo elemento costituisce limite della esperibilità del fermo (in relazione alle pene edittali previste ed all'oggetto del reato), non elemento che di per sé configuri la probabilità di fuga.
Cass. pen. n. 765/1996
Il fermo può essere adottato, ove ne ricorrano i presupposti, anche nei confronti di persona sottoposta all'arresto per fini estradizionali, ai sensi dell'art. 716 c.p.p. Tale arresto, infatti, non esclude il pericolo di fuga, data la provvisorietà del titolo custodiale, con la possibilità che il soggetto venga scarcerato ad horas. (Fattispecie relativa a cittadino straniero, senza fissa dimora e privo di documenti di identità).
Cass. pen. n. 1396/1994
In tema di fermo, gli specifici elementi dai quali assumere il pericolo di fuga non devono essere tali da poter fornire la prova diretta del progetto di fuga; infatti, essendo la fuga un avvenimento futuro ed incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere desunta da elementi indiziari. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto corretto l'operato del Gip che aveva desunto l'esistenza del pericolo di fuga dalla valutazione congiunta della gravità del reato e della vicinanza e scarsa vigilanza del confine con la Slovenia).
Cass. pen. n. 5651/1994
Una volta che si siano realizzati i presupposti stabiliti dall'art. 384, primo comma, c.p.p., il fermo non può essere precluso dall'istanza di audizione o dalla presentazione dell'indagato.
Cass. pen. n. 5596/1994
In materia di fermo, la condizione del pericolo di fuga, richiesta in via generale dall'art. 384 c.p.p., deve sussistere anche quando si tratti di minori, nulla rilevando che di essa non si faccia specifica menzione nell'art. 17 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
Cass. pen. n. 2998/1992
Il secondo comma dell'art. 384 c.p.p. consente alla polizia giudiziaria di operare di propria iniziativa il fermo di persone gravemente indiziate dei reati e nei casi previsti dal primo comma «prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini». All'uopo non basta, per escludere la legittimità del fermo operato dalla P.G. che il P.M. sia stato semplicemente informato del reato, ciò servendo ad altri fini, come a quello della iscrizione della notitia criminis nel registro di cui all'art. 405, secondo comma, c.p.p., ma è necessario che il P.M. si sia attivato nell'esercizio concreto dei suoi poteri sulla polizia giudiziaria.
Cass. pen. n. 1090/1992
Il potere di fermo di indiziato di delitto, può essere esercitato sulla base di indizi che devono rivestire quella stessa connotazione di gravità richiesta dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione di misure di coercizione personale. È, quindi, scomparsa ogni distinzione, sul piano della dimensione qualitativa, tra indizi che legittimano il fermo ad opera della polizia giudiziaria o del P.M. nel corso delle indagini preliminari e quelli che autorizzano l'adozione di un provvedimento limitativo della libertà da parte dell'autorità giudiziaria, stabilendosi un parametro di qualificazione uniforme. Il Gip, deve, pertanto, attenersi al criterio della gravità degli indizi nella decisione, sia pure sommaria, della rilevanza e consistenza oggettiva degli elementi a sua disposizione, i quali non debbano consistere in fatti che, dotati di decisività, univocità e logica concordante, forniscano lo stesso grado di certezza probatoria richiesto per la formulazione di un giudizio di responsabilità, essendo sufficiente che le deduzioni desumibili dal loro coordinamento conducano ad una ragionevole conclusione di probabilità circa l'esistenza del reato oggetto della contestazione e della sua attribuibilità all'indagato.