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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 17970 del 29 aprile 2014

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 17970 del 29 aprile 2014

Testo massima n. 1

In tema di procedimento di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia dichiarato “de plano” l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa, quest’ultima non può proporre ricorso per cassazione per dedurre difetti di giudizio o di motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea valutazione delle tesi prospettate dell’opponente, essendo consentita l’impugnazione esclusivamente per censurare il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio.

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