14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38801 del 23 settembre 2014
Testo massima n. 1
In tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c ], cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. [ In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione, emesso dal G.i.p. senza provvedere sull’atto di opposizione all’archiviazione tempestivamente inoltrato con raccomandata postale ].
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