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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3255 del 23 gennaio 2014

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3255 del 23 gennaio 2014

Testo massima n. 1

La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell’art. 414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell’indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale principio vale anche per i reati permanenti – come quello di lottizzazione abusiva oggetto del caso di specie – in relazione ai quali il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi.

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