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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 20214 del 15 maggio 2014

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 20214 del 15 maggio 2014

Testo massima n. 1

Il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell’imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell’imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all’esito del giudizio. [ Fattispecie in tema di richiesta di giudizio abbreviato formulata in udienza preliminare e dichiarata intempestiva in base a un’errata interpretazione del termine preclusivo ].

Testo massima n. 2

Nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell’imputato formula le proprie conclusioni definitive.

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