Cass. pen. n. 45596 del 12 novembre 2013

Testo massima n. 1


In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile la sospensione dei termini di custodia cautelare in ragione della particolare complessità del dibattimento, desumibile sia da ragioni intrinseche al processo sia dalla considerazione dell'insieme di attività di carattere logistico ed organizzativo necessarie al suo svolgimento, non potendosi ritenere tali valutazioni incompatibili con la specialità del rito.

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