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Art. 441 — Svolgimento del giudizio abbreviato

Art. 441 — Svolgimento del giudizio abbreviato

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 .

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato .

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati .

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423 .

6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4 .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 44958/2018

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, ai sensi dell’art. 438 cod. proc. pen., le prove acquisite nei confronti di coimputati con le forme dell’incidente probatorio al quale l’imputato richiedente non abbia partecipato, atteso che si tratta di inutilizzabilità relativa e che il limite di cui all’art. 403 cod. proc. pen. opera solo per il dibattimento.

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Cass. pen. n. 40923/2018

Nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441 comma 2 cod. proc. pen., purchè antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen. [In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, verificata la regolare costituzione delle parti e ammesso l’imputato al giudizio abbreviato condizionato, senza dichiarare l’apertura della discussione, aveva ammesso la costituzione della parte civile all’udienza successiva fissata per la convocazione dei periti].

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Cass. pen. n. 36154/2018

La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato non equivale alla revoca della costituzione di parte civile, ma determina esclusivamente la conseguenza, prevista dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., di rendere inapplicabile il disposto di cui all’art. 75, comma 3, cod. proc. pen. [che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale].

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Cass. pen. n. 24930/2018

In tema di giudizio abbreviato, l’accertamento tecnico disposto dal giudice va qualificato come perizia, con la conseguenza che l’omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina una nullità a regime intermedio, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c] e 180 cod. proc. proc., che deve essere eccepita, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado.

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Cass. pen. n. 11605/2018

È affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c], cod. proc. pen., deducibile in appello ai sensi dell’art. 180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabile mediante ricorso per cassazione, l’ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell’istanza di rito abbreviato. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata detta nullità in quanto l’imputato, avendo chiesto anche il rito abbreviato non condizionato subordinatamente a quello condizionato, non aveva interesse ad eccepirla].

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Cass. pen. n. 22146/2017

Nell’ambito del giudizio abbreviato incondizionato, la precisazione della data del commesso reato non costituisce modifica dell’imputazione, vietata dall’art. 441 cod. proc. pen., quando non tocca il nucleo sostanziale dell’addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di merito, secondo cui l’inesatta indicazione del giorno del commesso reato – nella specie commesso il giorno precedente a quello indicato in imputazione -, che la stessa difesa dell’imputato aveva rilevato nel corso del giudizio, fosse conseguenza di un mero errore materiale, suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.].

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Cass. pen. n. 19243/2017

Il comportamento della parte civile che esprime parere contrario alla ammissione dell’imputato al rito abbreviato condizionato non è equiparabile alla manifestazione di volontà di non accettare tale rito, cosicchè lo stesso non produce l’effetto di cui all’art. 441, comma quarto, cod. proc. pen. – consistente nel rendere inapplicabile la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale, ai sensi dell’art. 75, comma terzo, dello stesso codice – non essendo tale comportamento indicativo di una scelta della parte civile di trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all’azione proposta nel processo penale.

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Cass. pen. n. 9429/2017

Nel giudizio abbreviato disposto su richiesta dell’imputato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, non possono essere proposte le questioni processuali relative alla corretta instaurazione del giudizio immediato, avendo l’imputato accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione delle questioni preliminari ed essendo irrevocabile l’istanza di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, salvo che nell’ipotesi tassativamente previste dall’art. 441-bis cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 24995/2015

Anche nel giudizio abbreviato non condizionato, il potere di integrazione probatoria “ex officio” non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l’attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità. [Fattispecie relativa a documentazione prodotta dal pubblico ministero ed acquisita dal giudice dopo l’ammissione dell’imputato al giudizio abbreviato, prima che avesse inizio la discussione delle parti].

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Cass. pen. n. 45596/2013

In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile la sospensione dei termini di custodia cautelare in ragione della particolare complessità del dibattimento, desumibile sia da ragioni intrinseche al processo sia dalla considerazione dell’insieme di attività di carattere logistico ed organizzativo necessarie al suo svolgimento, non potendosi ritenere tali valutazioni incompatibili con la specialità del rito.

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Cass. pen. n. 40724/2013

In tema di giudizio abbreviato, il giudice può esercitare un potere di integrazione officiosa delle prove identico a quello previsto dall’art. 507 c.p.p. per il dibattimento e non incontra, quindi, alcun ostacolo nell’acquisizione delle prove ritenute necessarie, essendo, in questa prospettiva, irrilevante che l’azione penale sia stata esercitata in via ordinaria o nella forma della richiesta di giudizio immediato. [Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l’escussione di un collaboratore di giustizia in ordine a circostanze già riferite al P.M. in sede di indagini, ma ritenute inutilizzabili in quanto assunte oltre il termine di centottanta giorni previsto dall’ art. 16 quater D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991].

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Cass. pen. n. 24865/2013

In tema di giudizio abbreviato condizionato, il potere di integrazione probatoria “ex officio” attribuito al giudice dall’art. 441, comma quinto, c.p.p. è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all’esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall’art. 507 c.p.p. in dibattimento. [In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima l’assunzione da parte del Gup delle persone offese dal reato].

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Cass. pen. n. 41461/2012

L’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui l’acquisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, atteso che il vincolo di subordinazione insito nella richiesta condizionata è utilmente assolto con l’instaurazione del rito e con l’ammissione della prova sollecitata dall’imputato.

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Cass. pen. n. 1067/2010

Nel caso di giudizio abbreviato [nella specie richiesto con l’opposizione a decreto penale], non può ritenersi che sia causa di nullità il mancato avvertimento, nell’avviso destinato all’imputato, che qualora egli non comparisse sarebbe giudicato in contumacia.

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Cass. pen. n. 45806/2008

La richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato comporta l’accettazione del giudizio “allo stato degli atti” e rappresenta il limite oltre il quale il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni, ferme restando le possibilità di integrazione istruttoria dell’interrogatorio dell’imputato e del ricorso ai poteri d’ufficio del giudice ai sensi dell’art. 441, comma quinto, c.p.p.. [Fattispecie in cui sono state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni della persona offesa prodotte dal P.M. dopo l’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato da parte del G.u.p.].

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Cass. pen. n. 37170/2008

In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito speciale, l’eccezione relativa all’incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile neanche se sia stata precedentemente proposta e disattesa.

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Cass. pen. n. 33356/2008

La costituzione di parte civile può intervenire dopo l’emissione dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato

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Cass. pen. n. 10795/2008

Nel caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata nel giudizio abbreviato, la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio d’appello, finalizzata alla sua assunzione, può essere disposta solo d’ufficio dal giudice che ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, spettando in proposito alle parti un potere meramente sollecitatorio.

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Cass. pen. n. 35624/2007

Una volta instaurato il giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e al di fuori del caso di integrazione probatoria disposta di ufficio, non è consentita al P.M. la modificazione dell’imputazione, in quanto il giudizio medesimo deve svolgersi secondo la sua struttura tipica, e cioè allo stato degli atti e con la conseguente immutabilità dell’originaria imputazione, sì che è nulla in parte qua la sentenza che si formi sui fatti o sulle circostanze ulteriori che siano stati eventualmente contestati.

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Cass. pen. n. 33519/2006

Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice del rito abbreviato, terminata la discussione e prima della camera di consiglio per la deliberazione della sentenza, respinge un’eccezione di nullità, poiché la scelta di rendere anticipatamente la pronuncia sulla nullità è espressione di un potere meramente ordinatorio che non implica anticipazioni di giudizio o situazioni di incompatibilità, e non dà luogo a radicali anomalie del provvedimento, che ne impediscano l’inquadramento negli schemi normativi tipici o ne segnino l’incompatibilità con le linee fondanti del sistema processuale.

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Cass. pen. n. 219/2005

Ai fini dell’accoglimento o del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, quando essa sia condizionata all’effettuazione di un’integrazione probatoria, il grado di complessità istruttoria del giudizio medesimo dev’essere valutato anche in relazione ai mezzi di controprova che il pubblico ministero potrebbe verosimilmente richiedere, mentre non va tenuto conto delle prove che il giudice decida possa eventualmente decidere di assumere d’ufficio, ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 19103/2004

Nel giudizio abbreviato, dovendosi fare applicazione, ai sensi dell’art. 441, comma 1, c.p.p., delle disposizioni previste per l’udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all’art. 421 stesso codice, sussiste il diritto dell’imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio, qualora egli ne faccia richiesta, nulla rilevando che questa non sia stata formulata all’atto della scelta del rito, per cui è illegittimo, e costituisce causa di nullità a regime c.d. «intermedio», il mancato accoglimento di detta richiesta, motivato dal fatto che, nel domandare l’applicazione del giudizio abbreviato, l’imputato non lo aveva subordinato all’effettuazione dell’incombente in questione.

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Cass. pen. n. 38053/2002

In tema di giudizio abbreviato, non sussiste incompatibilità per il giudice il quale, nel corso della udienza preliminare celebrata prima dell’avvio del rito speciale, abbia deliberato provvedimenti concernenti la libertà personale dell’imputato. [In motivazione la corte, richiamando il principio secondo cui gli atti in precedenza compiuti possono assumere valore pregiudicante solo riguardo a fasi diverse e successive del procedimento, ha ritenuto sussistere continuità di fase quando l’udienza preliminare assume, su richiesta dell’imputato, la più ampia natura cognitiva propria del giudizio abbreviato].

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Cass. pen. n. 34260/2002

È illegittimo, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento [ex art. 4 ter D.L. n. 82 del 2000 conv. con modificazioni nella legge 5 giugno 2000, n. 144] rigetti la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, poiché tale provvedimento non si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale né determina l’impossibilità di neutralizzarne l’efficacia, posto che detta illegittimità può essere dedotta in sede di impugnazione della decisione di merito [art. 586 c.p.p.] senza dare luogo ad alcuna stasi processuale, e ciò diversamente da quanto si sarebbe verificato ove una decisione di analogo contenuto fosse stata invece adottata dal giudice dell’udienza preliminare.

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Cass. pen. n. 5659/2002

In tema di giudizio abbreviato [nella specie instaurato in base alla normativa transitoria di cui all’art. 4 ter della legge 5 giugno 2000 n. 144], il richiamo operato dall’art. 441, comma 1, c.p.p. alle «disposizioni previste per l’udienza preliminare» non si estende alla fase immediatamente successiva alla chiusura della discussione, la quale trova la sua specifica disciplina nel successivo art. 442, ove si rimanda, per quanto concerne la decisione, alle norme dettate dagli artt. 529 ss. per la sentenza emessa all’esito del dibattimento. Ne consegue che non può trovare applicazione, nel giudizio abbreviato, il disposto di cui all’art. 424 c.p.p., relativo ai provvedimenti che il giudice può adottare all’esito dell’udienza preliminare, e neppure, per altro verso, il principio di immediatezza della decisione di cui all’art. 525, comma 1, c.p.p., dettato solo per il dibattimento e non compreso nel richiamo operato dal citato art. 442.

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Cass. pen. n. 25221/2001

In tema di giudizio abbreviato per reati punibili con la pena dell’ergastolo, la norma transitoria di cui all’art. 4 ter, commi secondo e terzo, del decreto legge 7 aprile 2000, prevede che la richiesta di rito abbreviato sia ammissibile nel giudizio d’appello se è stata disposta la rinnovazione dell’istruzione, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., e se l’istanza è stata proposta prima della conclusione dell’istruzione dibattimentale rinnovata, la quale non coincide con la chiusura del dibattimento ma corrisponde all’esaurimento dell’attività di assunzione delle prove ed al conseguente passaggio alla discussione delle parti processuali.

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Cass. pen. n. 2977/1992

La sentenza della Corte costituzionale 23 aprile 1991, n. 176 non può determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l’ergastolo che hanno richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2, c.p.p. Per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento speciale i cui atti di conseguenza non possono essere annullati.

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