Cass. pen. n. 5050 del 9 febbraio 2012

Testo massima n. 1


In caso di applicazione di pena concordata (art. 444 c.p.p.) per il reato di favoreggiamento della prostituzione é suscettibile di confisca facoltativa l'autovettura utilizzata per il trasporto delle prostitute, qualora il bene sia legato alla commissione dell'illecito da una relazione di asservimento strumentale non occasionale, che riveli il pericolo di possibile reiterazione dell'attività criminosa.

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