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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 30011 del 9 luglio 2014

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 30011 del 9 luglio 2014

Testo massima n. 1

L’estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell’art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poichè il requisito della “stessa indole” che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell’effetto estintivo in relazione al primo è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti.

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