14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19618 del 13 maggio 2014
Testo massima n. 1
Nel dibattimento di appello, il contenuto della deposizione di un testimone o di un’altra parte può essere contestato sulla base delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero ed i relativi verbali possono essere utilizzati per la decisione a norma degli artt. 500 e 503 c.p.p., atteso il generale rinvio alle disposizioni relative al giudizio di primo grado operato dall’art. 598 c.p.p. per il giudizio di appello. [ Fattispecie relativa all’acquisizione di dichiarazioni confessorie rese dall’imputato avanti al G.I.P. in sede di interrogatorio di garanzia ].
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