Cass. pen. n. 19618 del 12 febbraio 2014

Testo massima n. 1


Nel dibattimento di appello, il contenuto della deposizione di un testimone o di un'altra parte può essere contestato sulla base delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero ed i relativi verbali possono essere utilizzati per la decisione a norma degli artt. 500 e 503 c.p.p., atteso il generale rinvio alle disposizioni relative al giudizio di primo grado operato dall'art. 598 c.p.p. per il giudizio di appello. (Fattispecie relativa all'acquisizione di dichiarazioni confessorie rese dall'imputato avanti al G.I.P. in sede di interrogatorio di garanzia).

Testo massima n. 2


Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro il dichiarante se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen.; se rivolte invece contro i coimputati possono essere utilizzate solo per stabilire la credibilità del dichiarante medesimo, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (V. Corte Cost., 1 luglio 2009, n. 197). (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto utilizzabili come prova le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di interrogatorio innanzi al Gip, e impiegate per contestare la ritrattazione dello stesso compiuta nel corso dell'esame dibattimentale). (Rigetta, App. Sez. Min. Salerno, 27/06/2012).

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