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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 52229 del 16 dicembre 2014

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 52229 del 16 dicembre 2014

Testo massima n. 1

Nell’ipotesi di mutamento della composizione dell’organo giudicante, il principio per il quale le prove precedentemente acquisite non possono essere direttamente utilizzate mediante lettura dei relativi verbali, in assenza del consenso delle parti, non implica che, qualora tale consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento di cui fanno parte integrante, in quanto essi attengono alla documentazione di un’attività legittimamente compiuta; ne consegue che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare “per relationem” il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni.

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