14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 46010 del 6 novembre 2014
Testo massima n. 1
Ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia praticato ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell’omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso. [ In motivazione, la Corte ha precisato che ai fini dell’operatività del divieto di utilizzazione di cui all’art. 526 comma primo bis, cod.proc.pen., non è necessaria la prova della specifica volontà del teste di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente la volontarietà della sua assenza ].
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