Cass. pen. n. 46010 del 6 novembre 2014

Testo massima n. 1


Ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia praticato ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che ai fini dell'operatività del divieto di utilizzazione di cui all'art. 526 comma primo bis, cod.proc.pen., non è necessaria la prova della specifica volontà del teste di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente la volontarietà della sua assenza).

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