Art. 526 – Codice di procedura penale – Prove utilizzabili ai fini della deliberazione

1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento [191].

1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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