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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23525 del 30 maggio 2013

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23525 del 30 maggio 2013

Testo massima n. 1

La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell’ordinanza, nel procedimento di esecuzione. [ Fattispecie nella quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disponendo la trasmissione degli atti ad altro giudice dell’esecuzione ].

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