14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23525 del 30 maggio 2013
Posted at 15:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell’ordinanza, nel procedimento di esecuzione. [ Fattispecie nella quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disponendo la trasmissione degli atti ad altro giudice dell’esecuzione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]