Cass. pen. n. 26016 del 13 giugno 2013
Testo massima n. 1
La disciplina di cui all'art. 578 c.p.p. non si applica quando appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale la previsione contenuta nell'art. 576 c.p.p. riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda.