Cass. civ. n. 43 del 03 gennaio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Finanziamenti in esecuzione del concordato preventivo – Prededucibilità dei relativi crediti – Condizioni.


I crediti relativi ai finanziamenti concessi in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall. nel successivo fallimento, ove derivanti da nuovi contratti non espressamente contemplati dal piano, alla duplice condizione che quest'ultimo sia stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale e che i contratti in parola risultino ad esso conformi, in quanto volti al raggiungimento dei suoi obiettivi previsti e all'adempimento della proposta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 380 del 2018

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

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