Cass. pen. n. 12273 del 14 marzo 2014
Testo massima n. 1
La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma secondo, lett. c) cod.proc.pen., non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale.