Cass. civ. n. 4301 del 13 febbraio 2023
Testo massima n. 1
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE Titolarità del diritto reale pignorato in capo al debitore - Immobile di provenienza ereditaria - Trascrizione dell'accettazione dell'eredità - Mancanza al momento del pignoramento - Irrilevanza - Necessità ai fini della vendita del bene - Sussistenza - Omessa verifica della continuità delle trascrizioni - Invalidità o inefficacia della vendita - Esclusione - Conseguenze - Ripristino della continuità ex art. 2650 c.c. "a posteriori" - Ammissibilità.
In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2921