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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18293 del 5 maggio 2014

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18293 del 5 maggio 2014

Testo massima n. 1

I motivi “nuovi” presentati a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell’art. 581, comma primo, lett. a ], c.p.p.. [ In motivazione, la Corte ha evidenziato che l’ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare ].

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